Category: Quotidiano

  • Aumento dei pedaggi autostradali

    Aumento dei pedaggi autostradali

    Dal 1.01.2026 scatteranno aumenti dei pedaggi autostradali determinati dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti (Art) all’1,5%, pari all’inflazione programmata 2026, dopo che la Corte Costituzionale ha vanificato il tentativo di congelare le tariffe in attesa dell’aggiornamento dei Pef (piani economico finanziari).

    L’adeguamento riguarda tutte le società concessionarie per le quali è in corso la procedura di aggiornamento Pef. Eccezioni: Concessioni del Tirreno (A10-A12), Ivrea-Torino-Piacenza (A5-A21) e Strada dei Parchi (A24-A25 Roma-L’Aquila) non applicano variazioni tariffarie in vigenza di periodo regolatorio; Salerno-Pompei-Napoli con adeguamento del 1,925%; Autostrada del Brennero (concessione scaduta, in riaffidamento) applica l’1,46%.

    (Autore: Sistema Ratio)
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  • Dimissioni in apprendistato: quando il lavoratore paga

    Dimissioni in apprendistato: quando il lavoratore paga

    La sentenza del Tribunale di Roma 28.10.2025, n. 10843 stabilisce la validità delle clausole di rimborso della formazione nei contratti di apprendistato in caso di dimissioni anticipate senza giusta causa.

    La sentenza in oggetto affronta un tema rilevante per chi lavora con contratti di apprendistato professionalizzante: la legittimità delle clausole che prevedono il rimborso delle spese di formazione quando il lavoratore si dimette prima del termine pattuito, senza giusta causa e senza rispettare i termini di preavviso. Il caso riguarda 2 lavoratori assunti con apprendistato di durata triennale, finalizzato al conseguimento di qualifiche professionali specifiche. Entrambi hanno rassegnato le dimissioni durante il periodo formativo, senza invocare motivi di giusta causa e senza garantire il periodo di preavviso previsto dal contratto. L’azienda ha richiesto il rimborso delle somme corrispondenti alle giornate di formazione erogate, oltre all’indennità sostitutiva del preavviso non rispettato. Il Giudice ha accolto integralmente le richieste dell’azienda.

    Autonomia contrattuale e tutela dell’investimento formativo – La sentenza chiarisce che il recesso del lavoratore durante il periodo di apprendistato costituisce un diritto potestativo disponibile, sul quale le parti possono liberamente pattuire limiti economici. La clausola di rimborso delle spese formative viene inquadrata come strumento legittimo per tutelare l’investimento sostenuto dall’azienda, a condizione che siano rispettati alcuni requisiti.

    Il primo requisito riguarda la prova del costo formativo reale. Il Tribunale sottolinea che la clausola regge quando l’impresa dimostra di aver effettivamente sostenuto spese per la formazione del dipendente, attraverso documentazione puntuale. Nel caso esaminato, l’azienda ha prodotto la prova di 58 ore di formazione per un lavoratore e 69 giornate per l’altro.

    Il secondo requisito attiene alla proporzionalità dell’importo richiesto rispetto all’investimento formativo e alla tipologia di professionalità. Il Giudice ha valutato la congruità della somma in relazione alle qualifiche professionali coinvolte (Capo Stazione e Operatore specializzato manutenzione infrastrutture), ruoli che richiedono percorsi formativi lunghi e abilitazioni specifiche.

    Coordinamento tra rimborso formazione e indennità di preavviso – La pronuncia riconosce la cumulabilità di 2 voci distinte: il rimborso delle spese di formazione e l’indennità sostitutiva del preavviso. Il primo deriva dalla violazione della clausola contrattuale relativa alla durata minima del rapporto e all’investimento formativo; il secondo discende dal mancato rispetto dell’obbligo di preavviso previsto dalla disciplina generale del rapporto di lavoro subordinato.

    La sentenza precisa che, anche quando il lavoratore si dimette senza giusta causa durante il periodo formativo, resta tenuto a garantire il periodo di preavviso stabilito dal contratto. In mancanza, l’azienda ha diritto all’indennità sostitutiva, che si aggiunge al rimborso delle giornate di formazione.

    Indicazioni pratiche per lavoratori e aziende – Per i lavoratori emerge l’importanza di valutare attentamente le clausole contrattuali prima della sottoscrizione, soprattutto quando prevedono obblighi economici legati alla cessazione anticipata del rapporto. La lettura del contratto individuale e la consapevolezza delle conseguenze patrimoniali diventano elementi essenziali per una gestione consapevole del proprio percorso.

    Per le aziende la pronuncia conferma la possibilità di tutelare l’investimento formativo attraverso clausole contrattuali, purché siano rispettate alcune condizioni. La tracciabilità della formazione erogata costituisce il presupposto probatorio indispensabile per far valere il diritto al rimborso.

    La sentenza ribadisce inoltre che la clausola risulta legittima quando l’impresa sostiene un costo effettivo per la formazione e quando l’importo richiesto mantiene una relazione ragionevole con l’entità dell’investimento.

    (Autore: Gianluca Pillera – Sistema Ratio)
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  • Climate risk e decisioni strategiche d’impresa

    Climate risk e decisioni strategiche d’impresa

    L’integrazione dei rischi climatici nei processi decisionali aziendali tra impatti fisici, transizione regolatoria, innovazione tecnologica e tutela della competitività nel lungo periodo.

    Il rischio climatico si è progressivamente affermato come una delle variabili più rilevanti nella valutazione della solidità economica delle imprese e della stabilità dei sistemi finanziari. La capacità delle imprese di individuare, valutare e governare tali elementi assume rilievo centrale non solo nell’ambito delle politiche di sostenibilità, ma anche ai fini dell’assetto di governance, dell’adempimento dei doveri degli organi sociali e dell’adeguatezza complessiva dei sistemi di controllo interno. Tali elementi si riflettono inoltre sulla valutazione della continuità aziendale, sull’affidabilità dei flussi di cassa prospettici e sulla capacità dell’impresa di generare valore nel medio-lungo periodo.

    Il rischio climatico si articola tradizionalmente in 2 dimensioni strettamente interconnesse: i rischi fisici e i rischi di transizione. I primi si manifestano attraverso impatti diretti e indiretti riconducibili a eventi estremi e a mutamenti strutturali delle condizioni ambientali, come interruzioni della produzione dovute a eventi meteorologici intensi, danneggiamenti di impianti e infrastrutture, criticità nelle catene di approvvigionamento o riduzioni di produttività legate allo stress sulle risorse naturali. I rischi di transizione, invece, derivano dal processo di adeguamento verso un’economia a basse emissioni e si traducono, sul piano operativo, in effetti connessi all’evoluzione della regolazione, all’obsolescenza tecnologica, alla necessità di investimenti in nuovi processi produttivi e a mutamenti nella domanda di mercato, con impatti potenzialmente rapidi e non lineari sulla redditività e sulla continuità delle attività aziendali.

    L’esperienza applicativa mostra come l’interazione tra fattori fisici e di transizione tende ad amplificare l’esposizione complessiva dell’impresa. Emerge, quindi, l’esigenza di integrare opportune valutazioni nei sistemi di enterprise risk management, superando l’approccio meramente orientato alla gestione delle problematiche correnti verso una visione strategica di medio-lungo periodo. Con logica preventiva, assumono particolare rilevanza strumenti operativi quali le analisi di scenario, le valutazioni di resilienza delle infrastrutture e la loro integrazione nei processi di pianificazione, budgeting e controllo.

    Questo insieme di variabili incide in modo significativo sui meccanismi di governance e sui processi decisionali aziendali. Gli organi amministrativi, infatti, sono chiamati a presidiare in modo attivo tali rischi, definendo responsabilità chiare, flussi informativi adeguati e meccanismi di controllo coerenti con la complessità del fenomeno. L’attenzione sempre più marcata di investitori, autorità e stakeholder verso la qualità dei processi decisionali aziendali in materia di sostenibilità rende evidente come l’omessa valutazione di tali profili possa riflettersi non solo in effetti economici negativi, ma anche in criticità di natura reputazionale e in potenziali profili di responsabilità.

    A tale quadro si accompagna l’integrazione progressiva di queste dimensioni di rischio nei modelli di valutazione adottati da intermediari creditizi e investitori istituzionali, in coerenza con l’evoluzione delle metodologie di credit risk assessment. L’esposizione dell’impresa, infatti, incide sui parametri di merito creditizio, sul costo del capitale e sulla determinazione delle condizioni di finanziamento, influenzando i processi di allocazione delle risorse. L’efficacia dei presidi organizzativi, la tracciabilità dei dati e la coerenza delle strategie adottate assumono rilievo centrale ai fini della verificabilità delle informazioni e della credibilità del processo decisionale.

    In definitiva, la gestione di questi profili non costituisce una variabile accessoria, ma un elemento destinato a incidere in modo strutturale sui modelli di business e sulle decisioni di investimento. Affrontarli in modo efficace implica l’adozione di un approccio integrato, capace di coniugare competenza tecnica, visione strategica e responsabilità di governance che genera e assicura valore nel tempo.

    (Autore: Fabio Sartori – Sistema Ratio)
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  • Calendario dei saldi invernali 2026

    Calendario dei saldi invernali 2026

    Al via da sabato 3.01.2026 in quasi tutta Italia la stagione degli sconti invernali.

    Fanno eccezione la Valle d’Aosta, dove prenderanno il via il 2.01, e l’Alto Adige, dove inizieranno dopo l’Epifania, giovedì 8.01.2026.

    La durata può variare, anche se in genere si tratta di 8 settimane o di 60 giorni, mentre in alcuni casi è fissato un termine finale più o meno breve (es. 16.02.2026 in Liguria, 1.03.2026 nelle Marche, 15.03.2026 in Sicilia).

    (Autore: Sistema Ratio)
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  • Come aumentano le pensioni nel 2026?

    Come aumentano le pensioni nel 2026?

    Rivalutazione annua dei trattamenti pensionistici: incremento degli assegni, delle soglie minime e dei tetti massimi.

    Ogni anno, l’importo delle pensioni erogate dall’Inps aumenta in base all’inflazione: questa rivalutazione, detta perequazione, non è applicata allo stesso modo per tutti gli assegni, ma varia in base all’importo in pagamento. Nello specifico, per l’anno 2026, è la circolare Inps 19.12.2025, n. 153 a stabilire la rivalutazione, sulla base del D.M. 19.12.2025, che ha previsto un indice di perequazione provvisorio dell’1,4%.

    Per il 2026, la rivalutazione della pensione si applica:

    – in misura piena (100% dell’indice di perequazione, quindi incremento dell’1,4%), sull’importo sino fino a 4 volte il trattamento minimo (ossia sulla parte di assegno sino a 2.413,60 euro mensili, in quanto si fa riferimento al trattamento minimo 2025);

    – in misura pari al 90%, (corrispondente a un incremento dell’1,26%), sull’importo che va tra 4 e 5 volte il trattamento minimo (quindi sulla parte di assegno che va da 2.413,60 a 3.017 euro mensili);

    – in misura pari al 75%, (corrispondente a un incremento dell’1,05%), oltre 5 volte il trattamento minimo.

    Trattamento minimo 2026 – Qualora la pensione sia calcolata con sistema misto e il beneficiario rispetti i limiti di reddito personali e coniugali annualmente previsti, è possibile l’integrazione dell’assegno, qualora, ovviamente, d’importo inferiore, al trattamento minimo. L’importo mensile del trattamento minimo per il 2026 è pari a 611,85 euro mensili, corrispondente a 7.954,05 euro annui. Di seguito, i limiti di reddito previsti per l’anno 2026:

    – pensionato non coniugato: integrazione al minimo in misura piena se il reddito personale annuo è pari o inferiore a 7.954,05 euro; integrazione al minimo in misura parziale se il reddito personale annuo è superiore a 7.954,05 euro e fino a 15.908,10 euro, con riconoscimento fino a concorrenza del limite massimo; integrazione al minimo esclusa se il reddito personale annuo è superiore a 15.908,10 euro;

    – pensionato coniugato: integrazione al minimo in misura piena se il reddito complessivo della coppia è pari o inferiore a 23.862,15 euro annui; integrazione al minimo in misura parziale se il reddito complessivo dei coniugi è superiore a 23.862,15 euro e fino a 31.816,20 euro annui; integrazione al minimo esclusa se il reddito complessivo dei coniugi è superiore a 31.816,20 euro annui.

    L’integrazione al minimo non spetta in ogni caso qualora i redditi personali del pensionato superino l’importo di 15.908,10 euro annui, anche in presenza di coniuge e indipendentemente dal reddito complessivo della coppia.

    Incremento al milione 2026 – L’incremento al milione è una maggiorazione economica riconosciuta sulla generalità delle pensioni, al ricorrere di specifici requisiti reddituali e anagrafici.

    Per il 2026, i limiti di reddito per il diritto alla maggiorazione sono i seguenti: 9.727,77 euro annui per il pensionato non coniugato; 16.828,89 euro annui per il pensionato coniugato. In ogni caso, l’importo complessivo della pensione, comprensivo dell’incremento al milione, non può superare 748,29 euro mensili.

    La legge di Bilancio 2026 prevede inoltre che, dal 1.01.2026, l’incremento al milione sia aumentato di 20 euro mensili, sino dunque ad arrivare a 768,29 euro mensili, e accompagnato da un innalzamento del limite di reddito utile per il diritto, pari a 260 euro annui.

    Massimali e minimali retributivi per il 2026 – Per il 2026, il massimale di retribuzione imponibile per i lavoratori nel sistema contributivo puro, ossia privi di contribuzione antecedente al 1996 o che abbiano optato per il calcolo contributivo ai sensi dell’art. 1, c. 23 L. 335/1995, è fissato in 122.295 euro annui.

    Il minimale retributivo per i lavoratori dipendenti è pari a: 58,12 euro giornalieri; 244,74 euro settimanali; 12.726,48 euro annui, calcolati su 52 settimane contributive.

    Ne consegue che i lavoratori part-time con una retribuzione annua inferiore a 12.726,48 euro non maturano l’intero accredito di 52 settimane utili ai fini pensionistici.

    Infine, la prima fascia pensionabile, oltre la quale si applica il contributo aggiuntivo dell’1%, è elevata a 56.224,40 euro annui.

    (Autore: Noemi Secci)
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