Category: Quotidiano

  • 700.000 pensioni in pagamento da oltre 40 anni

    700.000 pensioni in pagamento da oltre 40 anni

    A causa delle eccessive anticipazioni del passato ma anche degli ultimi 12 anni, sono attualmente in pagamento oltre 1,5 milioni di pensioni da oltre 30 anni, di cui circa 400.000 da oltre 42 anni e più di 700.000 da 40 anni, considerando le prestazioni di invalidità previdenziale, vecchiaia (compresa anzianità e anticipate) e i superstiti.

    Si legge nel rapporto di Itinerari previdenziali su previdenza e assistenza presentato alla Camera, secondo cui le pensioni di anzianità, anticipate, prepensionamenti e Quote, hanno in media una durata superiore a 31 anni; le vecchiaia di oltre 25 anni e le reversibilità di oltre 14 anni.

    (Autore: Redazione di Qdpnews.it)
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  • Agevolazioni 2026 per recupero edilizio

    Agevolazioni 2026 per recupero edilizio

    La legge di Bilancio 2026 proroga per tutto l’anno le aliquote già previste nel 2025 per gli interventi di recupero edilizio: 50% per lavori sull’abitazione principale e 36% per altri immobili, mantenendo invariati tetto di spesa e condizioni.

    Resta disponibile anche il bonus mobili, vincolato ai lavori di ristrutturazione, con le stesse regole su importi e durata.

    (Autore: Sistema Ratio)
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  • Rinnovo trattori obsoleti: in arrivo 248 milioni con bando ISI Inail

    Rinnovo trattori obsoleti: in arrivo 248 milioni con bando ISI Inail

    Grazie all’accordo di cooperazione Masaf-Inail-Ismea-Crea 2025-2027 sottoscritto alla fine dello scorso anno, i fondi del bando ISI Inail di prossima apertura per l’ammodernamento dei mezzi agricoli e forestali salgono da 90 a 248 milioni

    Gli incidenti sul lavoro in agricoltura comportano, ogni anno, oltre 100 decessi a causa del ribaltamento di trattori, dell’utilizzo di macchine obsolete senza dispositivi di sicurezza o di attrezzature non conformi. Sono numeri che delineano una “piccola” strage, di cui si fatica ad avere contezza a causa del fatto che raramente se ne parli, ma che bastano da soli a rendere evidente l’esigenza di adottare misure di prevenzione non più procrastinabili.

    Va in questa direzione l’Accordo di cooperazione 2025-2027 sottoscritto da Masaf, Inail, Ismea e Crea, presentato al Ministero dell’Agricoltura alla fine dello scorso anno con l’obiettivo, appunto, di “rafforzare la sicurezza nei campi attraverso una strategia integrata che unisce rinnovo del parco macchine, adeguamento dei trattori esistenti e diffusione della cultura della prevenzione”, cercando di aggredire uno dei principali fattori di rischio del settore primario e cioè l’elevata età media dei trattori e delle attrezzature agricole, ancora largamente utilizzate soprattutto nelle micro e piccole imprese.

    In concreto, la dotazione prevista nell’Asse 5 del Bando Inail, atteso per gennaio 2026, dedicata all’acquisto e all’ammodernamento dei trattori agricoli e forestali passa da 90 a 248 milioni di euro, con un incremento quindi di 158 milioni di euro, di cui potranno beneficiare le micro e le piccole imprese del settore agricolo, i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, le cooperative agricole, i consorzi agricoli e i giovani agricoltori (circa 5.000 soggetti su tutto il territorio nazionale).

    Due le tipologie delle misure finanziate:

    – l’acquisto di macchine agricole nuove in sostituzione di quelle obsolete che vanno demolite o rottamate, come i trattori con cabina ROPS (Roll-Over Protective Structure) oppure FOPS (Falling Object Protective Structure), le macchine semoventi (mietitrebbie, vendemmiatrici) e le attrezzature portate (aratri, erpici, seminatrici);

    – l’installazione di dispositivi di sicurezza, come le strutture di protezione ROPS contro il ribaltamento, le strutture FOPS contro la caduta di oggetti, le cinture di sicurezza per trattori, i dispositivi di arresto motore in caso di ribaltamento e i sistemi di segnalazione acustica e visiva.

    Il bando prevede un contributo del 65% a fondo perduto, che sarà compreso tra una cifra minima di 1.000 euro e una massima di 60.000 euro.

    Calcolatrice alla mano, i fondi stanziati riusciranno a coprire circa 5.000 richieste (un numero limitato se confrontato con 1,2 milioni di trattori ancora oggi privi dei più basilari strumenti di sicurezza come cinture e rollbar), ma, come conferma Federacma (la Federazione Italiana delle Associazioni Nazionali dei Servizi e Commercio Macchine), “si tratta di un primo passo concreto per affrontare un problema strutturale, visto che per la prima volta viene previsto un fondo specifico dedicato all’adeguamento dei mezzi già in circolazione”.

    L’iniziativa va inquadrata nell’orientamento espresso dal Ministero dell’Agricoltura a partire dal 2023, che mira a introdurre elementi di premialità e condizionalità, con una penalizzazione per le imprese che non rispettano determinati requisiti in materia di legalità e tutela dei lavoratori: “In questo e altri bandi, ha chiosato il Ministro, vogliamo essere chiari: le aziende che non rispondono a queste richieste sono fuori dai giochi, serve tutela delle imprese e dei lavoratori, quindi serve puntare sulla rete di qualità: chi non lo fa scende in graduatoria rispetto a chi si impegnerà in questa direzione”.

    Infine, una dotazione di 500.000 euro verrà finalizzata a promuovere studi sui fenomeni infortunistici, seminari tecnici e campagne divulgative rivolte alle imprese agricole, perché la prevenzione non è fatta solo di soluzioni tecniche, ma anche, e forse soprattutto, di una cultura della sicurezza che, è proprio il caso di dire, va coltivata e promossa presso datori di lavoro e dipendenti.

    (Autore: (Autore: MICHELE ORLANDOSistema Ratio)
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  • Giusta causa di licenziamento anche con danno minimo

    Giusta causa di licenziamento anche con danno minimo

    La Cassazione (sentenza 1.11.2025, n. 2887) ha ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa del lavoratore che è entrato per scopi personali nel sistema informativo aziendale prelevando dati sensibili altrui, accesso consentito solo per ragioni di servizio e da personale specificamente addetto.

    Il caso riguarda un’infermiera che ha consultato i dossier informatici dell’Asl per ottenere informazioni sui propri vicini di casa. L’assenza di conseguenze dannose per il datore di lavoro non esclude la rilevanza disciplinare del fatto che deve essere valutato in relazione alla idoneità della condotta a giustificare la sanzione espulsiva.

    La modesta entità del fatto non si riferisce alla tenuità del danno patrimoniale, ma alla condotta del lavoratore come indicatore dei futuri comportamenti incidendo sull’elemento essenziale della fiducia nel rapporto di lavoro.

    (Autore: Sistema Ratio)
    (Foto: archivio Qdpnews.it)
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  • Videosorveglianza urbana: Comune sanzionato per illegittimità commesse

    Videosorveglianza urbana: Comune sanzionato per illegittimità commesse

    Dalla lettura del provvedimento sanzionatorio emanato dal Garante emergono alcuni elementi chiave a cui bisogna fare attenzione per poter attivare correttamente sistemi di videosorveglianza urbani.

    Tutto il provvedimento è frutto di un’istruttoria iniziata da una segnalazione presentata all’Autorità (ai sensi dell’art. 144 del Codice). È interessante evidenziare i principali elementi che hanno contribuito a ritenere illegittimo il trattamento del sistema di videosorveglianza di un piccolo Comune laziale.

    Innanzitutto, i soggetti pubblici possono, di regola, trattare dati personali mediante dispositivi video se il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale o per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri (art. 6, par. 1, lett. c) ed e) e par. 2 e 3 del GDPR). In ogni caso, il titolare è tenuto a rispettare i principi in materia di protezione dei dati personali, fra i quali, quelli di “liceità, correttezza e trasparenza” e “minimizzazione” (art. 5, par.1, lett. a) e c) del GDPR).

    In tale contesto, è consentito ai Comuni l’impiego di telecamere di videosorveglianza atte a riprendere ad ampio raggio e su base continuativa la pubblica via, ai soli fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, previa stipula di un Patto per l’attuazione della sicurezza urbana con la Prefettura territorialmente competente. Precisando che, nel caso in cui nel Patto non vengano definite le zone maggiormente a rischio, ci devono essere evidenze (es. in verbali del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica o in altra documentazione) che attestino specifiche valutazioni in merito all’effettiva necessità e proporzionalità dell’impiego di telecamere di videosorveglianza per la prevenzione di tali fenomeni di criminalità.

    Il Garante ha poi ribadito l’importanza di una corretta applicazione del principio della “Trasparenza” nei confronti degli interessati. In questo caso rappresentata dai cartelli informativi (c.d. di “primo livello”) e dell’informativa completa, contenente tutti gli elementi previsti dall’art. 13 del GDPR (c.d. di “secondo livello”). Per quanto riguarda i cartelli, questi non erano stati compilati in modo completo e riportavano evidenti errori (il QR Code presente, rimandava ad un sito web di un altro soggetto) né correttamente posizionati, ossia prima di accedere alle zone videosorvegliate, risultando generici e insufficienti a fornire le prime informazioni di base.

    L’informativa di secondo livello, invece, riportava imprecisioni importanti, quali: come unico punto di contatto un indirizzo PEC del Comune (sia per l’esercizio dei diritti che per contattare il DPO), privando così gli interessati della possibilità di contattare direttamente il DPO senza transitare dal protocollo generale dell’Ente; le finalità indicate sono variegate, anche se tutte legittime, senza però, effettuare puntuali riferimenti alla rispettiva base giuridica dei singoli altri trattamenti; è indicato, erroneamente, il Comando di Polizia Locale, che è un articolazione interna all’Ente, quale “Responsabile del trattamento”; è affermato che le immagini sono conservate per 7 giorni, senza precisare che, ove queste dovessero costituire elemento di prova di condotte illecite, avente rilevanza penale, le stesse possono essere trattate per periodi più lunghi (ai fini dei conseguenti procedimenti); non viene attribuito all’interessato il diritto di opposizione al trattamento riconosciuto dall’art. 21 del GDPR ove i dati siano trattati ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR.

    Come ultima carenza, l’Autorità rileva la mancanza di una Valutazione d’Impatto, così come richiesto dall’art. 35, par. 3, lett. c) del GDPR.

    A conclusione dell’istruttoria che ha portato a evidenziare tutti gli elementi sopra descritti e considerato che il Comune ha provveduto a mantenere attivo il sistema di videosorveglianza urbano per un breve lasso di tempo (avendo poi provveduto a spegnere il sistema), il Garante ha ritenuto la gravità delle violazioni di livello mediocre, infliggendo all’Ente in questione il pagamento di una somma complessiva di 6.000 euro.

    (Autore: Luca Leoni – Sistema Ratio)
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  • Truffa e-mail dell’eccedenza Iva

    Truffa e-mail dell’eccedenza Iva

    L’Agenzia avvisa che è in corso una campagna di phishing per acquisire fraudolentemente dati e informazioni personali di imprese e contribuenti residenti in Italia o con stabile organizzazione. Il finto messaggio avvisa il contribuente che ha diritto a un rimborso Iva in quanto gli uffici dell’Agenzia hanno riscontrato un versamento d’imposta per l’anno 2024 superiore a quanto dovuto.

    La pagina web presentata all’utente ha un’impostazione grafica molto simile a quella del portale delle Entrate; dopo il messaggio che segnala il rimborso, il destinatario è invitato a cliccare sul pulsante di conferma; successivamente si apre una schermata relativa alla fatturazione in cui vengono richiesti numerosi dati personali.

    Dopo aver confermato i dati della fatturazione, proseguendo ulteriormente, si arriva a una schermata in cui vengono chiesti all’utente i dati della carta di credito per il rimborso.

    (Autore: Sistema Ratio)
    (Foto: archivio Qdpnews.it)
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  • Per il 37% degli italiani il 2026 sarà un anno di preoccupazione

    Per il 37% degli italiani il 2026 sarà un anno di preoccupazione

    Per descrivere il 2026, il 37% degli italiani indica la “preoccupazione” come parola chiave, mentre il 23% sceglie “insicurezza”, e il 45% del campione definisce lo scenario globale come “turbolento” e il 34% come “instabile”, con solo l’1% che prevede stabilità.

    Questa percezione si riflette sulle aspettative dei mercati finanziari, che per il 38% degli opinion leader intervistati sono attesi in forte ribasso o soggetti a significativa contrazione nel 2026.

    Per l’Italia, gli opinion leader stimano per il 2026 una crescita del Pil pari a circa +0,2%, contro una previsione Istat di +0,8%, con il Paese percepito come fanalino di coda in Europa. Emerge da un sondaggio dell’ufficio studi Coop con 2 survey condotto a dicembre 2025.

    (Autore: Sistema Ratio)
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  • Pagamenti rottamazione-quinquies

    Pagamenti rottamazione-quinquies

    La legge di Bilancio 2026 introduce la quinta edizione della rottamazione con perimetro limitato ai carichi affidati alla riscossione dal 1.01.2000 al 31.12.2023, derivanti da imposte dichiarate e non versate o da contributi Inps omessi, esclusi quelli da accertamento.

    Non sono dovute sanzioni, interessi e aggio.

    Le somme già pagate, anche prima della domanda, restano acquisite e non rimborsabili, rendendo inutile aderire se il debito è stato saldato.

    Lo stesso vale per pagamenti effettuati per errore dopo la richiesta, con riduzione solo della quota capitale nel calcolo finale.

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  • Domanda rottamazione-quinquies entro il 30.04.2026

    Domanda rottamazione-quinquies entro il 30.04.2026

    La legge di Bilancio 2026 ripropone la rottamazione delle cartelle, includendo i debiti affidati dal 1.01.2000 al 30.06.2022 e quelli fino al 31.12.2023.

    Il pagamento potrà avvenire in unica soluzione entro il 31.07.2026 o in massimo 54 rate bimestrali con interessi al 3% annuo, senza la tolleranza di 5 giorni.

    La domanda va presentata entro il 30.04.2026; il modello sarà disponibile dal 12.01.2026.

    (Autore: Sistema Ratio)
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  • Lavoro occasionale in agricoltura a regime

    Lavoro occasionale in agricoltura a regime

    L’art. 1, c. 156 della legge di Bilancio 2026 (L. 30.12.2025, n. 199) pone a regime, dal 2026, la disciplina transitoria relativa al lavoro occasionale in agricoltura.

    La legge di Bilancio 2023 contiene una disciplina transitoria per il biennio 2023-2024, prorogata poi per il 2025, per il ricorso alle prestazioni occasionali in agricoltura (art. 1, cc. 344-354 L. 197/2022).

    L’art. 1, c. 156 della legge di Bilancio 2026 pone a regime la disciplina transitoria relativa al lavoro occasionale in agricoltura, dal 2026.

    Disciplina transitoria – In base alla disciplina transitoria, le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato sono riferite ad attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, rese da soggetti che, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei 3 anni precedenti.

    Il predetto limite di 45 giorni si applica al numero massimo delle presunte giornate di effettivo lavoro, mentre la durata del contratto di lavoro può avere una durata massima di 12 mesi. A seguito delle modifiche apportate dal D.L. 19/2024, si prevede la trasformazione del rapporto di lavoro occasionale in rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato in caso di superamento del limite di durata di 45 giorni.

    Soggetti beneficiari – Le prestazioni occasionali in agricoltura possono essere rese da soggetti che, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei 3 anni precedenti all’instaurazione del rapporto quali:

    – persone disoccupate, nonché percettori di NASpI, DIS-COLL, dell’assegno di inclusione o di ammortizzatori sociali;

    – pensionati di vecchiaia o di anzianità;

    – giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un’università;

    – detenuti o internati, ammessi al lavoro all’esterno, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.

    In caso di utilizzo di soggetti diversi è prevista l’applicazione di una sanzione da 500 a 2.500 euro per ciascun lavoratore al quale si riferisce la violazione, salvo che questa non derivi da informazioni incomplete o non veritiere contenute nell’autocertificazione.

    A seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 19/2024, tale sanzione amministrativa pecuniaria non viene più applicata qualora la violazione derivi dall’inadempimento dell’obbligo di comunicazione relativo all’instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l’impiego, con la conseguenza che, per tale omessa comunicazione, si applicherà, ricorrendone i presupposti, la cosiddetta maxi sanzione per lavoro nero (cfr. art. 3 D.L. 12/2002 come modificato dall’art. 1, c. 445, lett. d), n. 1 L. 145/2018 e dall’art. 29, c. 3 D.L. 19/2024), oppure, in mancanza di tali presupposti, la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.

    Compenso – Per quanto concerne il compenso, questo (esente da qualsiasi imposizione fiscale) è percepito dal prestatore di lavoro agricolo occasionale sulla base della retribuzione stabilita dai contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, direttamente dal datore di lavoro. Il compenso, peraltro, non incide sullo stato di disoccupazione entro il limite di 45 giornate di prestazione per anno civile ed è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico.

    Libro unico del lavoro – Viene previsto altresì che l’iscrizione dei lavoratori che erogano prestazioni occasionali di lavoro agricolo nel libro unico del lavoro possa avvenire in un’unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente, su base settimanale, quindicinale o mensile.

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