Con la pubblicazione in G.U. del D.L. 31.12.2025, n. 200 (cd. Milleproroghe) nuovo rinvio per le polizze catastrofali per micro e piccole imprese, limitatamente a specifici settori, e per la pesca.
L’introduzione dell’obbligo di stipula di polizza catastrofale, ovvero di una polizza assicurativa per i danni causati da eventi estremi quali sismi, alluvioni, frane e inondazioni è stata originariamente sancita dalla L. 30.12.2023, n. 213.
La normativa impone a tutte le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione al Registro delle Imprese, di dotarsi di una copertura specifica per le immobilizzazioni materiali indicate nell’art. 2424 c.c.
Il perimetro oggettivo della norma si concentra su terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali o commerciali, con la precisazione che l’obbligo sussiste a qualsiasi titolo i beni siano impiegati per l’esercizio dell’attività d’impresa.
Ciò significa che la necessità di assicurarsi vale anche in caso di beni detenuti tramite leasing, noleggio o locazione, estendendo la responsabilità non solo alla proprietà ma anche all’utilizzo strumentale degli stessi.
Restano escluse dal perimetro di applicazione le imprese agricole, per le quali continua a operare la disciplina relativa al Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni meteoclimatici.
L’evoluzione del quadro normativo ha visto il susseguirsi di diversi interventi volti a prorogare l’effettiva entrata in vigore dell’obbligo, modulati in base alla dimensione aziendale.
Per le grandi imprese, identificate secondo le regole comunitarie, il termine ultimo era stato fissato al 31.03.2025, con un periodo di tolleranza di 90 giorni per l’applicazione delle sanzioni, scaduto il 30.06.2025. Successivamente, per le medie imprese, l’obbligo è divenuto operativo tra il 30.09 e il 1.10.2025.
Per la generalità delle micro e piccole imprese, il termine ordinario è rimasto ancorato alla data del 31.12.2025. In questo contesto si è inserito l’intervento del decreto Milleproroghe, D.L. 31.12.2025 n. 200, che all’art. 15, c. 2 ha finalmente ufficializzato l’ennesimo differimento, già annunciato dalle prime indiscrezioni, limitatamente ad alcuni comparti.
Nello specifico, viene prevista la nuova scadenza del 31.03.2026 a favore delle micro e piccole imprese che esercitano l’attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della L. 287/1991, nonché delle imprese turistico ricettive.
Risulta quindi beneficiare della misura una vasta platea di operatori, ovvero i pubblici esercizi di somministrazione e le strutture del comparto ricettivo, inclusi i complessi balneari, a condizione che rispettino i parametri dimensionali previsti dalla normativa comunitaria.
Contemporaneamente, il rinvio al 31.03.2026 è stato esteso anche alle imprese operanti nei settori della pesca e dell’acquacoltura, indipendentemente dalla loro dimensione effettiva.
Per identificare correttamente i soggetti beneficiari della proroga, occorre ricordare che le microimprese sono, ai sensi delle normative UE, quelle con meno di 10 dipendenti e un fatturato o totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro, mentre le piccole imprese occupano meno di 50 persone con un volume d’affari o bilancio fino a 10 milioni di euro.
L’inadempimento dell’obbligo assicurativo comporta conseguenze rilevanti sul piano delle agevolazioni finanziarie a valere su risorse pubbliche. Il recente D.Lgs. 27.11.2025, n. 184, recante il Codice degli incentivi, ha ulteriormente chiarito questo legame: sebbene la mancata stipula non precluda l’accesso agli incentivi fiscali automatici o ai benefici contributivi, essa costituisce una causa preclusiva per la generalità delle altre agevolazioni che prevedono un’istruttoria valutativa.
La normativa prevede infatti che le amministrazioni debbano tener conto della mancata stipula della polizza nell’assegnazione di contributi e sovvenzioni, rendendo l’adempimento un requisito di fatto necessario per l’accesso a numerose misure di sostegno finanziario.
(Autore: Sistema Ratio)
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