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  • Legge di Bilancio 2026: le misure a sostegno delle famiglie con figli

    Legge di Bilancio 2026: le misure a sostegno delle famiglie con figli

    La legge di Bilancio 2026 rafforza il sostegno alle famiglie con figli attraverso la revisione dell’ISEE, il potenziamento dei principali bonus familiari e nuove misure di conciliazione tra lavoro e responsabilità genitoriali.

    La legge di Bilancio 2026 rafforza l’insieme degli interventi a favore delle famiglie con figli, agendo sia sui criteri di accesso alle prestazioni sociali agevolate sia su specifiche misure economiche e di conciliazione tra vita familiare e lavoro.

    Sul versante ISEE, la modifica di maggiore impatto riguarda l’abitazione principale. Il valore dell’immobile di proprietà in cui il nucleo risiede viene escluso dal calcolo fino a 91.500 euro, rispetto ai precedenti 52.500 euro, con una soglia elevata a 120.000 euro per i residenti nei Comuni capoluogo delle città metropolitane. L’esclusione è limitata alla sola casa di residenza. A tale franchigia si aggiunge un incremento di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo, con un’estensione del beneficio che ora opera già dal secondo figlio. Viene inoltre rivista la scala di equivalenza, con un rafforzamento delle maggiorazioni riconosciute ai nuclei con figli. Per la prima volta è previsto un coefficiente aggiuntivo per le famiglie con 2 figli (0,10), mentre le maggiorazioni per 3, 4 e 5 o più figli salgono rispettivamente a 0,25, 0,40 e 0,55. Le nuove regole ISEE trovano applicazione in modo selettivo, incidendo sulla determinazione dei requisiti e degli importi per l’assegno di inclusione e per il supporto per la formazione e il lavoro. Accanto alla revisione dell’indicatore, la manovra conferma e in parte rafforza alcuni strumenti già presenti nel 2025.

    Il contributo una tantum per nascita o adozione (bonus nuovi nati), introdotto dall’art. 1 c. 206 L. 207/2024 resta pari a 1.000 euro ed è riconosciuto ai nuclei con ISEE ricalcolato secondo le nuove regole. Il bonus nido viene esteso, includendo accanto agli asili nido tradizionali anche micro nidi, sezioni primavera e altri servizi educativi integrativi autorizzati, comprese alcune forme di educazione domiciliare. Gli importi rimangono graduati in base all’ISEE: fino a 3.000 euro per i valori più bassi, 2.500 euro per le fasce intermedie e 1.500 euro oltre i 40.000 euro o in assenza di dichiarazione.

    Viene potenziato anche il beneficio destinato alle madri lavoratrici, che nel 2026 sale a 60 euro mensili, esenti da imposizione fiscale. La misura, contenuta nel c. 207 della legge di Bilancio, si applica alle lavoratrici dipendenti e autonome con almeno 2 figli, se il più giovane ha meno di 10 anni, o con almeno 3 figli, se il più giovane ha meno di 18 anni, entro il limite di titolarità di reddito annuo da lavoro di 40.000 euro.

    La legge di Bilancio introduce, inoltre, interventi mirati sul fronte occupazionale e dell’organizzazione del lavoro. In particolare, è previsto un esonero contributivo parziale, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, per i datori di lavoro privati che assumono donne madri di almeno 3 figli minorenni, disoccupate da almeno 6 mesi. Il beneficio si applica nel limite massimo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile e ne sono esclusi i rapporti di lavoro domestico e di apprendistato. La durata dell’esonero varia in relazione alla tipologia di contratto: 24 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato, 12 mesi per quella a tempo determinato e 18 mesi in caso di trasformazione del contratto a termine in un rapporto a tempo indeterminato.

    Sul piano della flessibilità, ai lavoratori e alle lavoratrici con almeno 3 figli conviventi viene riconosciuta una priorità nella trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale o nella rimodulazione dell’orario con una riduzione di almeno 40 punti percentuali, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo o senza limiti di età nel caso di figli con disabilità. Per incentivare tale criterio di priorità, al datore di lavoro è riconosciuto un esonero contributivo totale, entro la soglia di 3.000 euro annui, per 24 mesi dalla data di trasformazione del contratto.

    Sono inoltre agevolati i rientri graduali dalla maternità e paternità, consentendo il prolungamento dei contratti a termine di sostituzione per un periodo di affiancamento e viene esteso da 12 a 14 anni il limite di età del figlio entro cui è possibile richiedere il congedo parentale. Le modifiche riguardano anche la disciplina dei congedi per le malattie di ogni figlio di età compresa adesso tra i 3 e i 14 anni (anziché 8), con l’innalzamento da 5 a 10 giorni lavorativi all’anno del limite di congedi fruibili.

    (Autore: Mario Cassaro – Sistema Ratio)
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  • 700.000 pensioni in pagamento da oltre 40 anni

    700.000 pensioni in pagamento da oltre 40 anni

    A causa delle eccessive anticipazioni del passato ma anche degli ultimi 12 anni, sono attualmente in pagamento oltre 1,5 milioni di pensioni da oltre 30 anni, di cui circa 400.000 da oltre 42 anni e più di 700.000 da 40 anni, considerando le prestazioni di invalidità previdenziale, vecchiaia (compresa anzianità e anticipate) e i superstiti.

    Si legge nel rapporto di Itinerari previdenziali su previdenza e assistenza presentato alla Camera, secondo cui le pensioni di anzianità, anticipate, prepensionamenti e Quote, hanno in media una durata superiore a 31 anni; le vecchiaia di oltre 25 anni e le reversibilità di oltre 14 anni.

    (Autore: Redazione di Qdpnews.it)
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  • Agevolazioni 2026 per recupero edilizio

    Agevolazioni 2026 per recupero edilizio

    La legge di Bilancio 2026 proroga per tutto l’anno le aliquote già previste nel 2025 per gli interventi di recupero edilizio: 50% per lavori sull’abitazione principale e 36% per altri immobili, mantenendo invariati tetto di spesa e condizioni.

    Resta disponibile anche il bonus mobili, vincolato ai lavori di ristrutturazione, con le stesse regole su importi e durata.

    (Autore: Sistema Ratio)
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  • Rinnovo trattori obsoleti: in arrivo 248 milioni con bando ISI Inail

    Rinnovo trattori obsoleti: in arrivo 248 milioni con bando ISI Inail

    Grazie all’accordo di cooperazione Masaf-Inail-Ismea-Crea 2025-2027 sottoscritto alla fine dello scorso anno, i fondi del bando ISI Inail di prossima apertura per l’ammodernamento dei mezzi agricoli e forestali salgono da 90 a 248 milioni

    Gli incidenti sul lavoro in agricoltura comportano, ogni anno, oltre 100 decessi a causa del ribaltamento di trattori, dell’utilizzo di macchine obsolete senza dispositivi di sicurezza o di attrezzature non conformi. Sono numeri che delineano una “piccola” strage, di cui si fatica ad avere contezza a causa del fatto che raramente se ne parli, ma che bastano da soli a rendere evidente l’esigenza di adottare misure di prevenzione non più procrastinabili.

    Va in questa direzione l’Accordo di cooperazione 2025-2027 sottoscritto da Masaf, Inail, Ismea e Crea, presentato al Ministero dell’Agricoltura alla fine dello scorso anno con l’obiettivo, appunto, di “rafforzare la sicurezza nei campi attraverso una strategia integrata che unisce rinnovo del parco macchine, adeguamento dei trattori esistenti e diffusione della cultura della prevenzione”, cercando di aggredire uno dei principali fattori di rischio del settore primario e cioè l’elevata età media dei trattori e delle attrezzature agricole, ancora largamente utilizzate soprattutto nelle micro e piccole imprese.

    In concreto, la dotazione prevista nell’Asse 5 del Bando Inail, atteso per gennaio 2026, dedicata all’acquisto e all’ammodernamento dei trattori agricoli e forestali passa da 90 a 248 milioni di euro, con un incremento quindi di 158 milioni di euro, di cui potranno beneficiare le micro e le piccole imprese del settore agricolo, i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, le cooperative agricole, i consorzi agricoli e i giovani agricoltori (circa 5.000 soggetti su tutto il territorio nazionale).

    Due le tipologie delle misure finanziate:

    – l’acquisto di macchine agricole nuove in sostituzione di quelle obsolete che vanno demolite o rottamate, come i trattori con cabina ROPS (Roll-Over Protective Structure) oppure FOPS (Falling Object Protective Structure), le macchine semoventi (mietitrebbie, vendemmiatrici) e le attrezzature portate (aratri, erpici, seminatrici);

    – l’installazione di dispositivi di sicurezza, come le strutture di protezione ROPS contro il ribaltamento, le strutture FOPS contro la caduta di oggetti, le cinture di sicurezza per trattori, i dispositivi di arresto motore in caso di ribaltamento e i sistemi di segnalazione acustica e visiva.

    Il bando prevede un contributo del 65% a fondo perduto, che sarà compreso tra una cifra minima di 1.000 euro e una massima di 60.000 euro.

    Calcolatrice alla mano, i fondi stanziati riusciranno a coprire circa 5.000 richieste (un numero limitato se confrontato con 1,2 milioni di trattori ancora oggi privi dei più basilari strumenti di sicurezza come cinture e rollbar), ma, come conferma Federacma (la Federazione Italiana delle Associazioni Nazionali dei Servizi e Commercio Macchine), “si tratta di un primo passo concreto per affrontare un problema strutturale, visto che per la prima volta viene previsto un fondo specifico dedicato all’adeguamento dei mezzi già in circolazione”.

    L’iniziativa va inquadrata nell’orientamento espresso dal Ministero dell’Agricoltura a partire dal 2023, che mira a introdurre elementi di premialità e condizionalità, con una penalizzazione per le imprese che non rispettano determinati requisiti in materia di legalità e tutela dei lavoratori: “In questo e altri bandi, ha chiosato il Ministro, vogliamo essere chiari: le aziende che non rispondono a queste richieste sono fuori dai giochi, serve tutela delle imprese e dei lavoratori, quindi serve puntare sulla rete di qualità: chi non lo fa scende in graduatoria rispetto a chi si impegnerà in questa direzione”.

    Infine, una dotazione di 500.000 euro verrà finalizzata a promuovere studi sui fenomeni infortunistici, seminari tecnici e campagne divulgative rivolte alle imprese agricole, perché la prevenzione non è fatta solo di soluzioni tecniche, ma anche, e forse soprattutto, di una cultura della sicurezza che, è proprio il caso di dire, va coltivata e promossa presso datori di lavoro e dipendenti.

    (Autore: (Autore: MICHELE ORLANDOSistema Ratio)
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  • Giusta causa di licenziamento anche con danno minimo

    Giusta causa di licenziamento anche con danno minimo

    La Cassazione (sentenza 1.11.2025, n. 2887) ha ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa del lavoratore che è entrato per scopi personali nel sistema informativo aziendale prelevando dati sensibili altrui, accesso consentito solo per ragioni di servizio e da personale specificamente addetto.

    Il caso riguarda un’infermiera che ha consultato i dossier informatici dell’Asl per ottenere informazioni sui propri vicini di casa. L’assenza di conseguenze dannose per il datore di lavoro non esclude la rilevanza disciplinare del fatto che deve essere valutato in relazione alla idoneità della condotta a giustificare la sanzione espulsiva.

    La modesta entità del fatto non si riferisce alla tenuità del danno patrimoniale, ma alla condotta del lavoratore come indicatore dei futuri comportamenti incidendo sull’elemento essenziale della fiducia nel rapporto di lavoro.

    (Autore: Sistema Ratio)
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  • Congedi 2026: tra genitorialità e sostegno ai lavoratori fragili

    Congedi 2026: tra genitorialità e sostegno ai lavoratori fragili

    Da quest’anno, importanti novità in materia di congedi, introdotte dalla legge di Bilancio 2026 e dalla L. 106/2025, delineano un sistema di tutele più ampio, orientato alla conciliazione vita-lavoro e al sostegno dei soggetti fragili.

    L’inizio del 2026 segna un momento di significativa evoluzione nella disciplina dei congedi a tutela della genitorialità e dei lavoratori affetti da patologie gravi. 2 interventi legislativi distinti ma complementari ridisegnano il perimetro delle tutele: la legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) e la L. 106/2025, quest’ultima specificamente dedicata ai lavoratori con malattie oncologiche, croniche e invalidanti.

    La manovra finanziaria interviene sul Testo Unico in materia di maternità e paternità (D.Lgs. 151/2001), ampliando significativamente l’intervallo di fruizione dei congedi parentali.

    L’estensione più rilevante riguarda il diritto di astenersi dal lavoro, che passa dai 12 ai 14 anni di vita del bambino, con indennizzo economico riconosciuto per l’intero periodo fruito entro tale arco temporale. Per i genitori di figli con disabilità grave, anche il prolungamento straordinario del congedo fino a 3 anni viene esteso al 14° anno di età del minore, garantendo una tutela rafforzata alle famiglie che affrontano situazioni di particolare complessità.

    In caso di adozione o affidamento, il periodo di fruizione si calcola dall’ingresso del minore in famiglia e il congedo può essere utilizzato entro 14 anni da tale momento, fermo restando il limite del raggiungimento della maggiore età.

    L’intervento legislativo raddoppia le tutele per i genitori che devono assistere figli malati. Per i bambini di età compresa tra 3 e 14 anni (in precedenza tra 3 e 8 anni), ciascun genitore può assentarsi dal lavoro per un massimo di 10 giorni lavorativi annui, contro i 5 giorni precedentemente previsti.

    Resta invariata la disciplina per i primi 3 anni di vita del bambino, durante i quali entrambi i genitori possono alternativamente astenersi senza limiti temporali.

    Parallelamente alle modifiche sui congedi parentali, dal 1.01.2026 diventa pienamente operativa la L. 106/2025, che introduce strumenti specifici per i lavoratori affetti da malattie gravi. I destinatari sono i dipendenti pubblici e privati affetti da malattie oncologiche (sia in fase attiva che in follow-up precoce) o da patologie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità di almeno il 74%. La legge estende inoltre la tutela ai lavoratori autonomi in regime di monocommittenza, che possono sospendere l’attività per un massimo di 300 giorni annui.

    La norma prevede un periodo di congedo straordinario, continuativo o frazionato, fino a 24 mesi, durante il quale il lavoratore conserva il posto ma non percepisce retribuzione. Tale misura, già operativa dal 9.08.2025, si aggiunge ai periodi di assenza previsti dalla contrattazione collettiva e decorre solo dopo l’esaurimento del comporto contrattuale. Il periodo non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali, salvo riscatto volontario.

    Dal 1.01.2026 i soggetti destinatari della disciplina in esame, inoltre, possono fruire di 10 ore annue di permesso retribuito per visite, esami e cure mediche. L’indennità è corrisposta dal datore di lavoro con possibilità di recupero tramite conguaglio previdenziale, secondo la normativa in materia di malattia prevista per le terapie salvavita. I permessi sono coperti da contribuzione figurativa e spettano anche ai genitori per assistere figli minori affetti dalle medesime patologie con il grado di invalidità richiesto.

    Il quadro normativo che si delinea per il 2026, quindi, testimonia una crescente attenzione verso forme di conciliazione vita-lavoro e di protezione delle categorie più vulnerabili.

    L’ampliamento dei congedi parentali risponde all’esigenza di accompagnare i genitori più a lungo nel percorso di crescita dei figli, mentre le misure della L. 106/2025 riconoscono dignità e protezione ai lavoratori che affrontano percorsi di cura complessi, evitando che debbano scegliere tra salute e occupazione.

    (Autore: Mario Cassaro – Sistema Ratio)
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  • Videosorveglianza urbana: Comune sanzionato per illegittimità commesse

    Videosorveglianza urbana: Comune sanzionato per illegittimità commesse

    Dalla lettura del provvedimento sanzionatorio emanato dal Garante emergono alcuni elementi chiave a cui bisogna fare attenzione per poter attivare correttamente sistemi di videosorveglianza urbani.

    Tutto il provvedimento è frutto di un’istruttoria iniziata da una segnalazione presentata all’Autorità (ai sensi dell’art. 144 del Codice). È interessante evidenziare i principali elementi che hanno contribuito a ritenere illegittimo il trattamento del sistema di videosorveglianza di un piccolo Comune laziale.

    Innanzitutto, i soggetti pubblici possono, di regola, trattare dati personali mediante dispositivi video se il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale o per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri (art. 6, par. 1, lett. c) ed e) e par. 2 e 3 del GDPR). In ogni caso, il titolare è tenuto a rispettare i principi in materia di protezione dei dati personali, fra i quali, quelli di “liceità, correttezza e trasparenza” e “minimizzazione” (art. 5, par.1, lett. a) e c) del GDPR).

    In tale contesto, è consentito ai Comuni l’impiego di telecamere di videosorveglianza atte a riprendere ad ampio raggio e su base continuativa la pubblica via, ai soli fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, previa stipula di un Patto per l’attuazione della sicurezza urbana con la Prefettura territorialmente competente. Precisando che, nel caso in cui nel Patto non vengano definite le zone maggiormente a rischio, ci devono essere evidenze (es. in verbali del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica o in altra documentazione) che attestino specifiche valutazioni in merito all’effettiva necessità e proporzionalità dell’impiego di telecamere di videosorveglianza per la prevenzione di tali fenomeni di criminalità.

    Il Garante ha poi ribadito l’importanza di una corretta applicazione del principio della “Trasparenza” nei confronti degli interessati. In questo caso rappresentata dai cartelli informativi (c.d. di “primo livello”) e dell’informativa completa, contenente tutti gli elementi previsti dall’art. 13 del GDPR (c.d. di “secondo livello”). Per quanto riguarda i cartelli, questi non erano stati compilati in modo completo e riportavano evidenti errori (il QR Code presente, rimandava ad un sito web di un altro soggetto) né correttamente posizionati, ossia prima di accedere alle zone videosorvegliate, risultando generici e insufficienti a fornire le prime informazioni di base.

    L’informativa di secondo livello, invece, riportava imprecisioni importanti, quali: come unico punto di contatto un indirizzo PEC del Comune (sia per l’esercizio dei diritti che per contattare il DPO), privando così gli interessati della possibilità di contattare direttamente il DPO senza transitare dal protocollo generale dell’Ente; le finalità indicate sono variegate, anche se tutte legittime, senza però, effettuare puntuali riferimenti alla rispettiva base giuridica dei singoli altri trattamenti; è indicato, erroneamente, il Comando di Polizia Locale, che è un articolazione interna all’Ente, quale “Responsabile del trattamento”; è affermato che le immagini sono conservate per 7 giorni, senza precisare che, ove queste dovessero costituire elemento di prova di condotte illecite, avente rilevanza penale, le stesse possono essere trattate per periodi più lunghi (ai fini dei conseguenti procedimenti); non viene attribuito all’interessato il diritto di opposizione al trattamento riconosciuto dall’art. 21 del GDPR ove i dati siano trattati ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR.

    Come ultima carenza, l’Autorità rileva la mancanza di una Valutazione d’Impatto, così come richiesto dall’art. 35, par. 3, lett. c) del GDPR.

    A conclusione dell’istruttoria che ha portato a evidenziare tutti gli elementi sopra descritti e considerato che il Comune ha provveduto a mantenere attivo il sistema di videosorveglianza urbano per un breve lasso di tempo (avendo poi provveduto a spegnere il sistema), il Garante ha ritenuto la gravità delle violazioni di livello mediocre, infliggendo all’Ente in questione il pagamento di una somma complessiva di 6.000 euro.

    (Autore: Luca Leoni – Sistema Ratio)
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  • Truffa e-mail dell’eccedenza Iva

    Truffa e-mail dell’eccedenza Iva

    L’Agenzia avvisa che è in corso una campagna di phishing per acquisire fraudolentemente dati e informazioni personali di imprese e contribuenti residenti in Italia o con stabile organizzazione. Il finto messaggio avvisa il contribuente che ha diritto a un rimborso Iva in quanto gli uffici dell’Agenzia hanno riscontrato un versamento d’imposta per l’anno 2024 superiore a quanto dovuto.

    La pagina web presentata all’utente ha un’impostazione grafica molto simile a quella del portale delle Entrate; dopo il messaggio che segnala il rimborso, il destinatario è invitato a cliccare sul pulsante di conferma; successivamente si apre una schermata relativa alla fatturazione in cui vengono richiesti numerosi dati personali.

    Dopo aver confermato i dati della fatturazione, proseguendo ulteriormente, si arriva a una schermata in cui vengono chiesti all’utente i dati della carta di credito per il rimborso.

    (Autore: Sistema Ratio)
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  • Per il 37% degli italiani il 2026 sarà un anno di preoccupazione

    Per il 37% degli italiani il 2026 sarà un anno di preoccupazione

    Per descrivere il 2026, il 37% degli italiani indica la “preoccupazione” come parola chiave, mentre il 23% sceglie “insicurezza”, e il 45% del campione definisce lo scenario globale come “turbolento” e il 34% come “instabile”, con solo l’1% che prevede stabilità.

    Questa percezione si riflette sulle aspettative dei mercati finanziari, che per il 38% degli opinion leader intervistati sono attesi in forte ribasso o soggetti a significativa contrazione nel 2026.

    Per l’Italia, gli opinion leader stimano per il 2026 una crescita del Pil pari a circa +0,2%, contro una previsione Istat di +0,8%, con il Paese percepito come fanalino di coda in Europa. Emerge da un sondaggio dell’ufficio studi Coop con 2 survey condotto a dicembre 2025.

    (Autore: Sistema Ratio)
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  • Pagamenti rottamazione-quinquies

    Pagamenti rottamazione-quinquies

    La legge di Bilancio 2026 introduce la quinta edizione della rottamazione con perimetro limitato ai carichi affidati alla riscossione dal 1.01.2000 al 31.12.2023, derivanti da imposte dichiarate e non versate o da contributi Inps omessi, esclusi quelli da accertamento.

    Non sono dovute sanzioni, interessi e aggio.

    Le somme già pagate, anche prima della domanda, restano acquisite e non rimborsabili, rendendo inutile aderire se il debito è stato saldato.

    Lo stesso vale per pagamenti effettuati per errore dopo la richiesta, con riduzione solo della quota capitale nel calcolo finale.

    (Autore: Sistema Ratio)
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