La Cassazione (sentenza 1.11.2025, n. 2887) ha ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa del lavoratore che è entrato per scopi personali nel sistema informativo aziendale prelevando dati sensibili altrui, accesso consentito solo per ragioni di servizio e da personale specificamente addetto.
Il caso riguarda un’infermiera che ha consultato i dossier informatici dell’Asl per ottenere informazioni sui propri vicini di casa. L’assenza di conseguenze dannose per il datore di lavoro non esclude la rilevanza disciplinare del fatto che deve essere valutato in relazione alla idoneità della condotta a giustificare la sanzione espulsiva.
La modesta entità del fatto non si riferisce alla tenuità del danno patrimoniale, ma alla condotta del lavoratore come indicatore dei futuri comportamenti incidendo sull’elemento essenziale della fiducia nel rapporto di lavoro.
(Autore: Sistema Ratio)
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