Category: BenInformati

  • Domanda rottamazione-quinquies entro il 30.04.2026

    Domanda rottamazione-quinquies entro il 30.04.2026

    La legge di Bilancio 2026 ripropone la rottamazione delle cartelle, includendo i debiti affidati dal 1.01.2000 al 30.06.2022 e quelli fino al 31.12.2023.

    Il pagamento potrà avvenire in unica soluzione entro il 31.07.2026 o in massimo 54 rate bimestrali con interessi al 3% annuo, senza la tolleranza di 5 giorni.

    La domanda va presentata entro il 30.04.2026; il modello sarà disponibile dal 12.01.2026.

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  • Lavoro occasionale in agricoltura a regime

    Lavoro occasionale in agricoltura a regime

    L’art. 1, c. 156 della legge di Bilancio 2026 (L. 30.12.2025, n. 199) pone a regime, dal 2026, la disciplina transitoria relativa al lavoro occasionale in agricoltura.

    La legge di Bilancio 2023 contiene una disciplina transitoria per il biennio 2023-2024, prorogata poi per il 2025, per il ricorso alle prestazioni occasionali in agricoltura (art. 1, cc. 344-354 L. 197/2022).

    L’art. 1, c. 156 della legge di Bilancio 2026 pone a regime la disciplina transitoria relativa al lavoro occasionale in agricoltura, dal 2026.

    Disciplina transitoria – In base alla disciplina transitoria, le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato sono riferite ad attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, rese da soggetti che, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei 3 anni precedenti.

    Il predetto limite di 45 giorni si applica al numero massimo delle presunte giornate di effettivo lavoro, mentre la durata del contratto di lavoro può avere una durata massima di 12 mesi. A seguito delle modifiche apportate dal D.L. 19/2024, si prevede la trasformazione del rapporto di lavoro occasionale in rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato in caso di superamento del limite di durata di 45 giorni.

    Soggetti beneficiari – Le prestazioni occasionali in agricoltura possono essere rese da soggetti che, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei 3 anni precedenti all’instaurazione del rapporto quali:

    – persone disoccupate, nonché percettori di NASpI, DIS-COLL, dell’assegno di inclusione o di ammortizzatori sociali;

    – pensionati di vecchiaia o di anzianità;

    – giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un’università;

    – detenuti o internati, ammessi al lavoro all’esterno, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.

    In caso di utilizzo di soggetti diversi è prevista l’applicazione di una sanzione da 500 a 2.500 euro per ciascun lavoratore al quale si riferisce la violazione, salvo che questa non derivi da informazioni incomplete o non veritiere contenute nell’autocertificazione.

    A seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 19/2024, tale sanzione amministrativa pecuniaria non viene più applicata qualora la violazione derivi dall’inadempimento dell’obbligo di comunicazione relativo all’instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l’impiego, con la conseguenza che, per tale omessa comunicazione, si applicherà, ricorrendone i presupposti, la cosiddetta maxi sanzione per lavoro nero (cfr. art. 3 D.L. 12/2002 come modificato dall’art. 1, c. 445, lett. d), n. 1 L. 145/2018 e dall’art. 29, c. 3 D.L. 19/2024), oppure, in mancanza di tali presupposti, la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.

    Compenso – Per quanto concerne il compenso, questo (esente da qualsiasi imposizione fiscale) è percepito dal prestatore di lavoro agricolo occasionale sulla base della retribuzione stabilita dai contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, direttamente dal datore di lavoro. Il compenso, peraltro, non incide sullo stato di disoccupazione entro il limite di 45 giornate di prestazione per anno civile ed è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico.

    Libro unico del lavoro – Viene previsto altresì che l’iscrizione dei lavoratori che erogano prestazioni occasionali di lavoro agricolo nel libro unico del lavoro possa avvenire in un’unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente, su base settimanale, quindicinale o mensile.

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  • Cambia l’etichettatura del miele

    Cambia l’etichettatura del miele

    Il D.Lgs. 30.12.2025, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2024/1438 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14.05.2024, pubblicato in G.U. 5.01.2026, n. 3, introduce modifiche alla disciplina del 2004 sulla produzione e la commercializzazione del miele e nuove regole per l’etichettatura, che devono seguire il regolamento (UE) n. 1169/2011 sulle informazioni sugli alimenti.

    Vengono specificate le modalità per indicare l’origine e la qualità del miele sull’etichetta, con nuove regole per il numero di Paesi d’origine indicati e per l’uso di codici ISO per piccole quantità.

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  • Locazioni brevi: presunzione di imprenditorialità dal 3° appartamento

    Locazioni brevi: presunzione di imprenditorialità dal 3° appartamento

    Se il privato loca, nella formula delle locazioni brevi, fino a 2 appartamenti può optare per la cedolare secca con aliquota del 21% per il primo appartamento e 26% per il secondo, se ne loca da 3 in su invece deve dotarsi di Partita Iva. Queste le novità della legge di Bilancio 2026 in tema di locazioni brevi.

    La legge di Bilancio 2026, all’art. 1, c. 17, ha posto una modifica al regime delle locazioni brevi riducendo da 4 a 2 il limite massimo per locare, nella forma della locazione breve, appartamenti nella sfera privata.

    Con la locazione (breve) di più di 2 appartamenti, quindi da 3 in su (mentre prima era da 5 in su) il locatore deve dotarsi di partita Iva perché si presume agisca in forma imprenditoriale. La recente legge di Bilancio agisce sull’art. 1, c. 595 L. 178/2020, che dispone a chi venga applicato (ossia con che limiti) il regime fiscale delle locazioni brevi di cui all’art. 4, cc. 2 e 3, del DL 50/2017. Modifica pertanto la decorrenza, ossia non più dal 2021 ma appunto dal 2026 (periodo di decorrenza delle disposizioni della legge di Bilancio) e non più dalla locazione breve di 4 appartamenti ma 2.

    Dal 2026 il privato che mette in locazione, nella forma della locazione breve, più di un appartamento e fino a 2 massimo e opta per la cedolare secca potrà fruire dell’aliquota dal 21% per il primo appartamento e del 26% per il secondo appartamento. Se locherà da 3 appartamenti o più dovrà aprire Partita Iva e non potrà avvalersi della cedolare secca.

    Si ricorda che le locazioni brevi sono state introdotte dall’art. 4 D.L. 50/2017, per consentire a privati di concedere in locazione immobili abitativi (anche singole stanze) per brevi periodi di tempo. Precisamente si intendono locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni (per ogni singolo contratto). Tali contratti possono prevedere anche prestazioni accessorie, quali la fornitura di biancheria o la pulizia dei locali o il wi-fi o l’aria condizionata (ex Circ. 24/E/17), restano invece escluse la fornitura della colazione, di pasti in genere, la messa a disposizione di auto a noleggio, guide turistiche, ecc.

    Le locazioni brevi devono essere stipulate da persone fisiche private, ossia al di fuori dell’esercizio d’impresa, a locatari persone fisiche private e per fare ciò è anche possibile avvalersi di intermediari che gestiscono canali telematici, quale può essere per esempio “AirBnB”.

    L’intermediario si occupa di collegare domanda e offerta e se interviene nel pagamento o incassa direttamente i canoni o i corrispettivi deve operare una ritenuta del 21% all’atto del pagamento al proprietario locatore, sull’importo indicato nel contratto di locazione. Tale aliquota non ha subito modifiche.

    Pertanto, dal 2026 il privato che loca da 1 a 2 appartamenti può:

    – optare per la cedolare secca: nella misura del 21% per uno degli appartamenti, che egli stesso selezionerà in sede di dichiarazione dei redditi; nella misura del 26% per l’altro;

    – non optare per la cedolare secca e quindi essere assoggettato a tassazione ordinaria Irpef.

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  • Ambito applicativo della rottamazione-quinquies

    Ambito applicativo della rottamazione-quinquies

    Per accedere alla rottamazione quinquies prevista dalla legge di Bilancio 2026 è necessario verificare la propria posizione debitoria, poiché non tutti i carichi sono inclusi.

    Sono ammessi i debiti affidati agli agenti della riscossione dal 1.01.2000 al 31.12.2023, derivanti da imposte dichiarate e non versate, nonché da omessi versamenti contributivi Inps, esclusi quelli da accertamento.

    Restano fuori i debiti già inseriti in precedenti definizioni agevolate in corso al 30.09.2025; solo quelli decaduti entro tale data possono rientrare, se conformi al nuovo perimetro.

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  • Aumento del bonus mamme

    Aumento del bonus mamme

    La legge di Bilancio 2026 aumenta il bonus mamme introdotto dall’art. 6 D.L. 95/2025, in attesa dell’esonero contributivo previsto dal 2027. Dal 1.01.2026 l’assegno passa da 40 a 60 euro per ogni mese o frazione di mese di lavoro dipendente o autonomo. Resta confermato il limite di reddito annuo di 40.000 euro per le beneficiarie.

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  • Buoni pasto elettronici: dal 1.01.2026 si cambia

    Buoni pasto elettronici: dal 1.01.2026 si cambia

    La legge di Bilancio 2026 modifica l’art. 51, c.2, lett. c) del Tuir portando a 10 euro il limite giornaliero di esenzione per i buoni pasto elettronici.

    L’art. 51, c. 2, lett. c) del Tuir prevede un particolare regime di esenzione fiscale (totale o parziale) per:

    – somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore o gestite da terzi;

    – indennità sostitutive della mensa per determinate categorie e a determinate condizioni;

    – i c.d. “buoni pasto” cartacei o elettronici.

    In particolare, i buoni:

    – consentono al titolare di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale;

    – consentono all’esercizio convenzionato di provare documentalmente l’avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione;

    – sono utilizzati esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l’orario non preveda una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che hanno instaurato un rapporto di co.co.co.;

    – non sono cedibili, né cumulabili oltre il limite di 8 buoni (per ogni transazione), né commerciabili o convertibili in denaro;

    – sono utilizzabili esclusivamente per l’intero valore facciale e solo dal titolare e possono essere utilizzati in qualsiasi giorno dell’anno anche a distanza di mesi dal ricevimento.

    Premesso tutto questo, la legge di Bilancio 2026 apporta un’importante modifica: pur lasciando inalterata l’esenzione riferita ai buoni cartacei (4 euro), innalza quella dei buoni elettronici da 8 a 10 euro giornalieri.

    Dal 1.01.2026, dunque, le aziende possono beneficiare di questa soglia maggiorata, dovendo comunque ricordare come, nel caso di superamento del nuovo limite, l’eccedenza rientrerà nel calcolo sia dell’imponibile contributivo che di quello fiscale: tale eccedenza, infatti, non può rientrare nella disciplina prevista dall’art. 51, c. 3 del Tuir, in base alla quale non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati (c.d.“fringe benefit”) se complessivamente di importo non superiore a 258,23 euro nel periodo d’imposta (principio che è stato ribadito dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 29.03.2010, n. 26/E).

    La situazione, dunque, dal 1.01.2026 è la seguente:

    – somministrazione di pasti da parte del datore di lavoro (es: pasto ai camerieri, al cuoco del ristorante o al collaboratore domestico) ovvero in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi: esente. Vi rientrano le mense aziendali, le convenzioni tra datore e ristoranti o, in generale, altri esercizi pubblici convenzionati con il datore di lavoro stesso che effettuano prestazioni di somministrazione di alimenti e bevande, nonché la fornitura di cestini preconfezionati contenenti il pasto dei dipendenti;

    – indennità sostitutiva della mensa corrisposta agli addetti ai cantieri edili ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o a unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione: esenzione fino all’importo complessivo giornaliero di 5,29 euro;

    – buoni pasto cartacei: esenzione fino all’importo complessivo giornaliero di 4 euro;

    – buoni pasto elettronici: esenzione fino all’importo complessivo giornaliero di 10 euro.

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  • Polizza catastrofale: nuovo rinvio nel Milleproroghe

    Polizza catastrofale: nuovo rinvio nel Milleproroghe

    Con la pubblicazione in G.U. del D.L. 31.12.2025, n. 200 (cd. Milleproroghe) nuovo rinvio per le polizze catastrofali per micro e piccole imprese, limitatamente a specifici settori, e per la pesca.

    L’introduzione dell’obbligo di stipula di polizza catastrofale, ovvero di una polizza assicurativa per i danni causati da eventi estremi quali sismi, alluvioni, frane e inondazioni è stata originariamente sancita dalla L. 30.12.2023, n. 213.

    La normativa impone a tutte le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione al Registro delle Imprese, di dotarsi di una copertura specifica per le immobilizzazioni materiali indicate nell’art. 2424 c.c.

    Il perimetro oggettivo della norma si concentra su terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali o commerciali, con la precisazione che l’obbligo sussiste a qualsiasi titolo i beni siano impiegati per l’esercizio dell’attività d’impresa.

    Ciò significa che la necessità di assicurarsi vale anche in caso di beni detenuti tramite leasing, noleggio o locazione, estendendo la responsabilità non solo alla proprietà ma anche all’utilizzo strumentale degli stessi.

    Restano escluse dal perimetro di applicazione le imprese agricole, per le quali continua a operare la disciplina relativa al Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni meteoclimatici.

    L’evoluzione del quadro normativo ha visto il susseguirsi di diversi interventi volti a prorogare l’effettiva entrata in vigore dell’obbligo, modulati in base alla dimensione aziendale.

    Per le grandi imprese, identificate secondo le regole comunitarie, il termine ultimo era stato fissato al 31.03.2025, con un periodo di tolleranza di 90 giorni per l’applicazione delle sanzioni, scaduto il 30.06.2025. Successivamente, per le medie imprese, l’obbligo è divenuto operativo tra il 30.09 e il 1.10.2025.

    Per la generalità delle micro e piccole imprese, il termine ordinario è rimasto ancorato alla data del 31.12.2025. In questo contesto si è inserito l’intervento del decreto Milleproroghe, D.L. 31.12.2025 n. 200, che all’art. 15, c. 2 ha finalmente ufficializzato l’ennesimo differimento, già annunciato dalle prime indiscrezioni, limitatamente ad alcuni comparti.

    Nello specifico, viene prevista la nuova scadenza del 31.03.2026 a favore delle micro e piccole imprese che esercitano l’attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della L. 287/1991, nonché delle imprese turistico ricettive. 

    Risulta quindi beneficiare della misura una vasta platea di operatori, ovvero i pubblici esercizi di somministrazione e le strutture del comparto ricettivo, inclusi i complessi balneari, a condizione che rispettino i parametri dimensionali previsti dalla normativa comunitaria.

    Contemporaneamente, il rinvio al 31.03.2026 è stato esteso anche alle imprese operanti nei settori della pesca e dell’acquacoltura, indipendentemente dalla loro dimensione effettiva.

    Per identificare correttamente i soggetti beneficiari della proroga, occorre ricordare che le microimprese sono, ai sensi delle normative UE, quelle con meno di 10 dipendenti e un fatturato o totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro, mentre le piccole imprese occupano meno di 50 persone con un volume d’affari o bilancio fino a 10 milioni di euro.

    L’inadempimento dell’obbligo assicurativo comporta conseguenze rilevanti sul piano delle agevolazioni finanziarie a valere su risorse pubbliche. Il recente D.Lgs. 27.11.2025, n. 184, recante il Codice degli incentivi, ha ulteriormente chiarito questo legame: sebbene la mancata stipula non precluda l’accesso agli incentivi fiscali automatici o ai benefici contributivi, essa costituisce una causa preclusiva per la generalità delle altre agevolazioni che prevedono un’istruttoria valutativa.

    La normativa prevede infatti che le amministrazioni debbano tener conto della mancata stipula della polizza nell’assegnazione di contributi e sovvenzioni, rendendo l’adempimento un requisito di fatto necessario per l’accesso a numerose misure di sostegno finanziario.

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  • Giù i consumi di beni durevoli (Findomestic)

    Giù i consumi di beni durevoli (Findomestic)

    Dopo 2 anni di crescita il motore dei beni durevoli si ferma: a fine 2025 la previsione è di consumi in calo del 2,3% in volume e del 2,4% in valore, per una spesa complessiva che da 79 miliardi scivola a 77,1 nella fotografia scattata dal 32° Osservatorio Findomestic-Prometeia.

    Il mercato resta a livelli più alti rispetto al pre-Covid, non per un aumento dei volumi ma esclusivamente per l’incremento dei prezzi che in 6 anni sfiora il 20%. A determinare il segno meno è soprattutto la mobilità, che da sola vale il 57% della spesa delle famiglie in beni durevoli, con la nuova frenata delle auto nuove in calo del 9% a valore.

    La casa, con mobili e tecnologia, resta in una stagnazione che dura dal 2023, dopo gli exploit del triennio post-pandemico. Anche sul fronte territoriale le 3 locomotive storiche Lombardia, Lazio e Veneto perdono tra il 2,6 e il 2,8%. Resiste l’Emilia-Romagna (-1,8%).

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  • Effetto accise per il gasolio che supera la benzina

    Effetto accise per il gasolio che supera la benzina

    Effetto accise sui prezzi dei carburanti. L’entrata in vigore il 1.01.2026 delle norme contenute nella manovra, l’aumento della tassazione sul diesel e la riduzione equivalente di quelle sulla benzina hanno reso il gasolio più caro della verde.

    Secondo Staffetta Quotidiana, si tratta della prima volta da 3 anni; il prezzo medio nazionale del diesel è pari a 1,666 euro al litro, contro 1,650 euro della benzina.

    Non avveniva dal 9.02.2023, all’uscita dalla fase più acuta della crisi dei prezzi iniziata dall’invasione russa dell’Ucraina. Con il taglio dell’accisa, il prezzo della benzina scende al livello più basso dal 19.12.2022.

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