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  • Calcolo Isee: novità dall’anno 2026

    Calcolo Isee: novità dall’anno 2026

    Al via le modifiche del calcolo dell’Isee relative alla casa di abitazione e alla scala di equivalenza e le nuove norme in materia di Dsu precompilata.

    L’art. 1, c. 208 della legge di Bilancio 2026 (L. 30.12.2025, n. 199) reca 2 modifiche alla disciplina del calcolo dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee) del nucleo familiare; le modifiche sono poste con efficacia per alcuni degli istituti per i quali rileva l’Isee; il medesimo comma provvede altresì alla ridefinizione dei limiti di spesa o delle quantificazioni degli oneri finanziari inerenti agli istituti così interessati.

    Prima e seconda modifica – Una prima modifica concerne i termini di inclusione dell’eventuale abitazione di proprietà nel computo del suddetto indicatore della situazione patrimoniale; la modifica consiste nell’elevamento da 52.500 euro a 91.500 euro, nonché a 120.000 euro per i nuclei familiari residenti nei Comuni capoluogo delle aree delle città metropolitane, del limite del valore della suddetta abitazione escluso dal computo suddetto e nell’ulteriore incremento del medesimo limite, nella misura di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo, mentre l’identica misura di ulteriore incremento è prevista, nella normativa finora vigente, per ogni figlio convivente successivo al secondo.

    Resta fermo che il valore immobiliare è determinato secondo una specifica disciplina e che, qualora esso superi il limite in oggetto, rientra nel computo soltanto una quota pari a 2/3 dell’importo eccedente.

    La seconda modifica, sempre con riferimento all’ambito di istituti richiamati dal c. 208, concerne il suddetto parametro della scala di equivalenza, per il quale vengono ridefinite nei seguenti termini le specifiche maggiorazioni relative alla presenza di figli nel nucleo familiare:

    – 0,1 in caso di nucleo con 2 figli;

    – 0,25 in caso di 3 figli;

    – 0,40 in caso di 4 figli;

    – 0,55 in caso di almeno 5 figli.

    Rispetto alla norma vigente, dunque, si introduce una maggiorazione specifica anche per il caso di nucleo con 2 figli e si incrementa nella misura di 0,5 ciascuna delle altre maggiorazioni specifiche in oggetto.

    Gli istituti per i quali si applicano le modifiche suddette sono: l’Assegno di inclusione e il Supporto per la formazione e il lavoro; l’assegno unico e universale per i figli a carico; il buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici e privati, e per le forme di supporto domiciliare per bambini aventi meno di 3 anni di età e affetti da gravi patologie croniche; l’assegno una tantum per ogni figlio nato o adottato.

    Dichiarazione sostitutiva unica – Il successivo c. 209 dell’art. 1 della legge di Bilancio 2026 reca integrazioni alla disciplina della modalità precompilata della dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) relativa alla determinazione dell’Isee, precompilazione che, come nella disciplina già vigente, è a cura dell’Inps.

    Isee – Ricordiamo che l’Isee è costituito dal rapporto tra il parametro derivante dalla scala di equivalenza, relativa alla specifica composizione del nucleo familiare, e il valore Ise (indicatore della situazione economica) costituito, a sua volta, dalla somma del valore dell’indicatore della situazione reddituale e del venti per cento del valore dell’indicatore della situazione patrimoniale.

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  • Sostenibilità nel 44% delle scelte d’acquisto

    Sostenibilità nel 44% delle scelte d’acquisto

    Gli italiani riconoscono nei prodotti Dop (Denominazione di origine protetta) garanzia di qualità, autenticità e un legame indissolubile con il territorio di provenienza. La sostenibilità, quando intesa come metodo di produzione e rispetto del benessere di lavoratori e animali, influenza le decisioni di acquisto del 50% dei consumatori, con un impatto del 44% sulla scelta d’acquisto.

    Lo evidenzia la ricerca NielsenIQ commissionata da Aecis, Associazione europea cultura innovazione sostenibilità. I prodotti Dop continuano ad essere protagonisti del carrello della spesa, con aumenti a valore (+5,8%) e a volume (+2,7%). Si stima che l’intero paniere di prodotti italiani sviluppi oltre 11,6 miliardi di euro di vendite, ma in un anno di flessione generalizzata per i volumi delle Ig Indicazione geografiche, solo le Dop sono riuscite a crescere.

    Secondo l’Osservatorio Immagino GS1 Italy, il concetto “sostenibilità” è presente nelle etichette di oltre 121.000 referenze, per un fatturato che sfiora i 45 miliardi di euro.

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  • Poche segnalazioni al Fisco dai Comuni

    Poche segnalazioni al Fisco dai Comuni

    I proventi riconosciuti ai Comuni per la collaborazione al recupero dell’evasione fiscale nel 2024 hanno toccato il minimo storico, portando nelle casse comunali poco più di 2,5 milioni di euro.

    Gli incassi sono più che dimezzati in 7 anni: circa 3 milioni nel 2022 e 2023, da 6,7 milioni del 2021 e 11,4 milioni del 2018. Lo ha calcolato il Centro Studi Enti Locali, esaminando i dati del gettito riversato nelle casse comunali.

    Il Comune che ha ottenuto di più è Genova che grazie alle sue segnalazioni ha consentito di sottrarre all’evasione oltre 800.000 euro; Vasia, un piccolo Comune ligure con meno di 400 abitanti, arriva a incassare più del doppio di Roma: 20.710 euro contro 10.

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  • Aumento dei pedaggi autostradali

    Aumento dei pedaggi autostradali

    Dal 1.01.2026 scatteranno aumenti dei pedaggi autostradali determinati dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti (Art) all’1,5%, pari all’inflazione programmata 2026, dopo che la Corte Costituzionale ha vanificato il tentativo di congelare le tariffe in attesa dell’aggiornamento dei Pef (piani economico finanziari).

    L’adeguamento riguarda tutte le società concessionarie per le quali è in corso la procedura di aggiornamento Pef. Eccezioni: Concessioni del Tirreno (A10-A12), Ivrea-Torino-Piacenza (A5-A21) e Strada dei Parchi (A24-A25 Roma-L’Aquila) non applicano variazioni tariffarie in vigenza di periodo regolatorio; Salerno-Pompei-Napoli con adeguamento del 1,925%; Autostrada del Brennero (concessione scaduta, in riaffidamento) applica l’1,46%.

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  • Antitrust per i dati di autonomia dei veicoli elettrici

    Antitrust per i dati di autonomia dei veicoli elettrici

    L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiuso con impegni i 4 procedimenti nei confronti di Stellantis Europe, Tesla Italy, BYD Industria Italia e Volkswagen Group Italia sulle informazioni relative all’autonomia chilometrica dei veicoli elettrici, alla perdita di capacità delle batterie e alle limitazioni delle garanzie convenzionali.

    I siti web delle società saranno riorganizzati per esporre in un’unica sezione dedicata i dati su autonomia (oltre il valore teorico), fattori che la influenzano, perdita di capacità di carica e condizioni operative della garanzia.

    L’obiettivo è permettere ai consumatori di accedere immediatamente alle principali caratteristiche tecniche dei veicoli elettrici.

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  • Pratiche sleali nella vendita agricola: controlli e sanzioni

    Pratiche sleali nella vendita agricola: controlli e sanzioni

    Rafforzati i controlli sulle pratiche commerciali scorrette nella filiera agroalimentare, con sanzioni più incisive a tutela dei produttori. Restano però zone d’ombra interpretative che creano incertezza applicativa per imprese e operatori.

    La vendita dei prodotti agricoli è sempre più al centro dell’attenzione delle autorità di controllo a seguito dell’entrata a regime della normativa sulle pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare. L’obiettivo è garantire rapporti contrattuali equi tra produttori, trasformatori e distributori, contrastando comportamenti che, nel tempo, hanno inciso negativamente sulla sostenibilità economica delle aziende agricole, soprattutto quelle di minori dimensioni.

    Il quadro normativo, recependo la direttiva europea sulle pratiche sleali, individua una serie di condotte vietate, tra cui i ritardi nei pagamenti oltre i termini previsti, le modifiche unilaterali dei contratti, la richiesta di contributi non giustificati per promozioni o servizi e la vendita sottocosto non concordata. Su questi aspetti si è intensificata l’attività di vigilanza, affidata in particolare all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), con l’avvio di controlli mirati lungo tutta la filiera.

    Le sanzioni previste sono rilevanti e proporzionate alla gravità delle violazioni e al fatturato dell’operatore coinvolto. In caso di accertamento, possono arrivare a importi significativi, accompagnati dall’ordine di cessazione della pratica scorretta e, nei casi più gravi, dalla pubblicazione del provvedimento sanzionatorio. Un impianto repressivo che punta a rafforzare il potere contrattuale dei produttori agricoli e a riequilibrare rapporti spesso sbilanciati.

    Accanto al rafforzamento dei controlli, tuttavia, emergono criticità interpretative che generano incertezza tra gli operatori. In particolare, mancano chiarimenti ufficiali su alcuni concetti chiave, come la definizione di “prezzo manifestamente inferiore ai costi di produzione”, l’individuazione puntuale dei servizi accessori legittimamente fatturabili e i confini tra promozioni consentite e pratiche vietate. Dubbi applicativi riguardano anche la forma e il contenuto dei contratti di cessione, soprattutto nei rapporti continuativi e nelle filiere caratterizzate da forte stagionalità.

    Le organizzazioni di categoria e i professionisti che assistono le imprese agricole segnalano la necessità di linee guida operative che aiutino a prevenire il rischio di contestazioni e sanzioni. In assenza di indicazioni univoche, infatti, il pericolo è quello di un’applicazione disomogenea della normativa, con interpretazioni differenti a seconda dei casi e dei territori.

    Il tema assume particolare rilevanza per le aziende agricole chiamate a rivedere le proprie strategie commerciali e contrattuali, investendo in maggiore formalizzazione dei rapporti e in una puntuale tracciabilità delle condizioni di vendita. In questo contesto, il ruolo della consulenza tecnica e giuridica diventa centrale per adeguarsi alle regole e tutelare la redditività aziendale.

    Il contrasto alle pratiche sleali rappresenta dunque un passaggio fondamentale per la tutela del valore del lavoro agricolo. Affinché il sistema funzioni in modo efficace ed equilibrato sarà però indispensabile affiancare ai controlli e alle sanzioni un chiarimento interpretativo che offra certezze operative a tutta la filiera.

    (Autore: Paolo Lacchini – Sistema Ratio)
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  • Dimissioni in apprendistato: quando il lavoratore paga

    Dimissioni in apprendistato: quando il lavoratore paga

    La sentenza del Tribunale di Roma 28.10.2025, n. 10843 stabilisce la validità delle clausole di rimborso della formazione nei contratti di apprendistato in caso di dimissioni anticipate senza giusta causa.

    La sentenza in oggetto affronta un tema rilevante per chi lavora con contratti di apprendistato professionalizzante: la legittimità delle clausole che prevedono il rimborso delle spese di formazione quando il lavoratore si dimette prima del termine pattuito, senza giusta causa e senza rispettare i termini di preavviso. Il caso riguarda 2 lavoratori assunti con apprendistato di durata triennale, finalizzato al conseguimento di qualifiche professionali specifiche. Entrambi hanno rassegnato le dimissioni durante il periodo formativo, senza invocare motivi di giusta causa e senza garantire il periodo di preavviso previsto dal contratto. L’azienda ha richiesto il rimborso delle somme corrispondenti alle giornate di formazione erogate, oltre all’indennità sostitutiva del preavviso non rispettato. Il Giudice ha accolto integralmente le richieste dell’azienda.

    Autonomia contrattuale e tutela dell’investimento formativo – La sentenza chiarisce che il recesso del lavoratore durante il periodo di apprendistato costituisce un diritto potestativo disponibile, sul quale le parti possono liberamente pattuire limiti economici. La clausola di rimborso delle spese formative viene inquadrata come strumento legittimo per tutelare l’investimento sostenuto dall’azienda, a condizione che siano rispettati alcuni requisiti.

    Il primo requisito riguarda la prova del costo formativo reale. Il Tribunale sottolinea che la clausola regge quando l’impresa dimostra di aver effettivamente sostenuto spese per la formazione del dipendente, attraverso documentazione puntuale. Nel caso esaminato, l’azienda ha prodotto la prova di 58 ore di formazione per un lavoratore e 69 giornate per l’altro.

    Il secondo requisito attiene alla proporzionalità dell’importo richiesto rispetto all’investimento formativo e alla tipologia di professionalità. Il Giudice ha valutato la congruità della somma in relazione alle qualifiche professionali coinvolte (Capo Stazione e Operatore specializzato manutenzione infrastrutture), ruoli che richiedono percorsi formativi lunghi e abilitazioni specifiche.

    Coordinamento tra rimborso formazione e indennità di preavviso – La pronuncia riconosce la cumulabilità di 2 voci distinte: il rimborso delle spese di formazione e l’indennità sostitutiva del preavviso. Il primo deriva dalla violazione della clausola contrattuale relativa alla durata minima del rapporto e all’investimento formativo; il secondo discende dal mancato rispetto dell’obbligo di preavviso previsto dalla disciplina generale del rapporto di lavoro subordinato.

    La sentenza precisa che, anche quando il lavoratore si dimette senza giusta causa durante il periodo formativo, resta tenuto a garantire il periodo di preavviso stabilito dal contratto. In mancanza, l’azienda ha diritto all’indennità sostitutiva, che si aggiunge al rimborso delle giornate di formazione.

    Indicazioni pratiche per lavoratori e aziende – Per i lavoratori emerge l’importanza di valutare attentamente le clausole contrattuali prima della sottoscrizione, soprattutto quando prevedono obblighi economici legati alla cessazione anticipata del rapporto. La lettura del contratto individuale e la consapevolezza delle conseguenze patrimoniali diventano elementi essenziali per una gestione consapevole del proprio percorso.

    Per le aziende la pronuncia conferma la possibilità di tutelare l’investimento formativo attraverso clausole contrattuali, purché siano rispettate alcune condizioni. La tracciabilità della formazione erogata costituisce il presupposto probatorio indispensabile per far valere il diritto al rimborso.

    La sentenza ribadisce inoltre che la clausola risulta legittima quando l’impresa sostiene un costo effettivo per la formazione e quando l’importo richiesto mantiene una relazione ragionevole con l’entità dell’investimento.

    (Autore: Gianluca Pillera – Sistema Ratio)
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  • Climate risk e decisioni strategiche d’impresa

    Climate risk e decisioni strategiche d’impresa

    L’integrazione dei rischi climatici nei processi decisionali aziendali tra impatti fisici, transizione regolatoria, innovazione tecnologica e tutela della competitività nel lungo periodo.

    Il rischio climatico si è progressivamente affermato come una delle variabili più rilevanti nella valutazione della solidità economica delle imprese e della stabilità dei sistemi finanziari. La capacità delle imprese di individuare, valutare e governare tali elementi assume rilievo centrale non solo nell’ambito delle politiche di sostenibilità, ma anche ai fini dell’assetto di governance, dell’adempimento dei doveri degli organi sociali e dell’adeguatezza complessiva dei sistemi di controllo interno. Tali elementi si riflettono inoltre sulla valutazione della continuità aziendale, sull’affidabilità dei flussi di cassa prospettici e sulla capacità dell’impresa di generare valore nel medio-lungo periodo.

    Il rischio climatico si articola tradizionalmente in 2 dimensioni strettamente interconnesse: i rischi fisici e i rischi di transizione. I primi si manifestano attraverso impatti diretti e indiretti riconducibili a eventi estremi e a mutamenti strutturali delle condizioni ambientali, come interruzioni della produzione dovute a eventi meteorologici intensi, danneggiamenti di impianti e infrastrutture, criticità nelle catene di approvvigionamento o riduzioni di produttività legate allo stress sulle risorse naturali. I rischi di transizione, invece, derivano dal processo di adeguamento verso un’economia a basse emissioni e si traducono, sul piano operativo, in effetti connessi all’evoluzione della regolazione, all’obsolescenza tecnologica, alla necessità di investimenti in nuovi processi produttivi e a mutamenti nella domanda di mercato, con impatti potenzialmente rapidi e non lineari sulla redditività e sulla continuità delle attività aziendali.

    L’esperienza applicativa mostra come l’interazione tra fattori fisici e di transizione tende ad amplificare l’esposizione complessiva dell’impresa. Emerge, quindi, l’esigenza di integrare opportune valutazioni nei sistemi di enterprise risk management, superando l’approccio meramente orientato alla gestione delle problematiche correnti verso una visione strategica di medio-lungo periodo. Con logica preventiva, assumono particolare rilevanza strumenti operativi quali le analisi di scenario, le valutazioni di resilienza delle infrastrutture e la loro integrazione nei processi di pianificazione, budgeting e controllo.

    Questo insieme di variabili incide in modo significativo sui meccanismi di governance e sui processi decisionali aziendali. Gli organi amministrativi, infatti, sono chiamati a presidiare in modo attivo tali rischi, definendo responsabilità chiare, flussi informativi adeguati e meccanismi di controllo coerenti con la complessità del fenomeno. L’attenzione sempre più marcata di investitori, autorità e stakeholder verso la qualità dei processi decisionali aziendali in materia di sostenibilità rende evidente come l’omessa valutazione di tali profili possa riflettersi non solo in effetti economici negativi, ma anche in criticità di natura reputazionale e in potenziali profili di responsabilità.

    A tale quadro si accompagna l’integrazione progressiva di queste dimensioni di rischio nei modelli di valutazione adottati da intermediari creditizi e investitori istituzionali, in coerenza con l’evoluzione delle metodologie di credit risk assessment. L’esposizione dell’impresa, infatti, incide sui parametri di merito creditizio, sul costo del capitale e sulla determinazione delle condizioni di finanziamento, influenzando i processi di allocazione delle risorse. L’efficacia dei presidi organizzativi, la tracciabilità dei dati e la coerenza delle strategie adottate assumono rilievo centrale ai fini della verificabilità delle informazioni e della credibilità del processo decisionale.

    In definitiva, la gestione di questi profili non costituisce una variabile accessoria, ma un elemento destinato a incidere in modo strutturale sui modelli di business e sulle decisioni di investimento. Affrontarli in modo efficace implica l’adozione di un approccio integrato, capace di coniugare competenza tecnica, visione strategica e responsabilità di governance che genera e assicura valore nel tempo.

    (Autore: Fabio Sartori – Sistema Ratio)
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  • Calendario dei saldi invernali 2026

    Calendario dei saldi invernali 2026

    Al via da sabato 3.01.2026 in quasi tutta Italia la stagione degli sconti invernali.

    Fanno eccezione la Valle d’Aosta, dove prenderanno il via il 2.01, e l’Alto Adige, dove inizieranno dopo l’Epifania, giovedì 8.01.2026.

    La durata può variare, anche se in genere si tratta di 8 settimane o di 60 giorni, mentre in alcuni casi è fissato un termine finale più o meno breve (es. 16.02.2026 in Liguria, 1.03.2026 nelle Marche, 15.03.2026 in Sicilia).

    (Autore: Sistema Ratio)
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  • Come aumentano le pensioni nel 2026?

    Come aumentano le pensioni nel 2026?

    Rivalutazione annua dei trattamenti pensionistici: incremento degli assegni, delle soglie minime e dei tetti massimi.

    Ogni anno, l’importo delle pensioni erogate dall’Inps aumenta in base all’inflazione: questa rivalutazione, detta perequazione, non è applicata allo stesso modo per tutti gli assegni, ma varia in base all’importo in pagamento. Nello specifico, per l’anno 2026, è la circolare Inps 19.12.2025, n. 153 a stabilire la rivalutazione, sulla base del D.M. 19.12.2025, che ha previsto un indice di perequazione provvisorio dell’1,4%.

    Per il 2026, la rivalutazione della pensione si applica:

    – in misura piena (100% dell’indice di perequazione, quindi incremento dell’1,4%), sull’importo sino fino a 4 volte il trattamento minimo (ossia sulla parte di assegno sino a 2.413,60 euro mensili, in quanto si fa riferimento al trattamento minimo 2025);

    – in misura pari al 90%, (corrispondente a un incremento dell’1,26%), sull’importo che va tra 4 e 5 volte il trattamento minimo (quindi sulla parte di assegno che va da 2.413,60 a 3.017 euro mensili);

    – in misura pari al 75%, (corrispondente a un incremento dell’1,05%), oltre 5 volte il trattamento minimo.

    Trattamento minimo 2026 – Qualora la pensione sia calcolata con sistema misto e il beneficiario rispetti i limiti di reddito personali e coniugali annualmente previsti, è possibile l’integrazione dell’assegno, qualora, ovviamente, d’importo inferiore, al trattamento minimo. L’importo mensile del trattamento minimo per il 2026 è pari a 611,85 euro mensili, corrispondente a 7.954,05 euro annui. Di seguito, i limiti di reddito previsti per l’anno 2026:

    – pensionato non coniugato: integrazione al minimo in misura piena se il reddito personale annuo è pari o inferiore a 7.954,05 euro; integrazione al minimo in misura parziale se il reddito personale annuo è superiore a 7.954,05 euro e fino a 15.908,10 euro, con riconoscimento fino a concorrenza del limite massimo; integrazione al minimo esclusa se il reddito personale annuo è superiore a 15.908,10 euro;

    – pensionato coniugato: integrazione al minimo in misura piena se il reddito complessivo della coppia è pari o inferiore a 23.862,15 euro annui; integrazione al minimo in misura parziale se il reddito complessivo dei coniugi è superiore a 23.862,15 euro e fino a 31.816,20 euro annui; integrazione al minimo esclusa se il reddito complessivo dei coniugi è superiore a 31.816,20 euro annui.

    L’integrazione al minimo non spetta in ogni caso qualora i redditi personali del pensionato superino l’importo di 15.908,10 euro annui, anche in presenza di coniuge e indipendentemente dal reddito complessivo della coppia.

    Incremento al milione 2026 – L’incremento al milione è una maggiorazione economica riconosciuta sulla generalità delle pensioni, al ricorrere di specifici requisiti reddituali e anagrafici.

    Per il 2026, i limiti di reddito per il diritto alla maggiorazione sono i seguenti: 9.727,77 euro annui per il pensionato non coniugato; 16.828,89 euro annui per il pensionato coniugato. In ogni caso, l’importo complessivo della pensione, comprensivo dell’incremento al milione, non può superare 748,29 euro mensili.

    La legge di Bilancio 2026 prevede inoltre che, dal 1.01.2026, l’incremento al milione sia aumentato di 20 euro mensili, sino dunque ad arrivare a 768,29 euro mensili, e accompagnato da un innalzamento del limite di reddito utile per il diritto, pari a 260 euro annui.

    Massimali e minimali retributivi per il 2026 – Per il 2026, il massimale di retribuzione imponibile per i lavoratori nel sistema contributivo puro, ossia privi di contribuzione antecedente al 1996 o che abbiano optato per il calcolo contributivo ai sensi dell’art. 1, c. 23 L. 335/1995, è fissato in 122.295 euro annui.

    Il minimale retributivo per i lavoratori dipendenti è pari a: 58,12 euro giornalieri; 244,74 euro settimanali; 12.726,48 euro annui, calcolati su 52 settimane contributive.

    Ne consegue che i lavoratori part-time con una retribuzione annua inferiore a 12.726,48 euro non maturano l’intero accredito di 52 settimane utili ai fini pensionistici.

    Infine, la prima fascia pensionabile, oltre la quale si applica il contributo aggiuntivo dell’1%, è elevata a 56.224,40 euro annui.

    (Autore: Noemi Secci)
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