Category: Famiglia

  • Legge di Bilancio 2026: le misure a sostegno delle famiglie con figli

    Legge di Bilancio 2026: le misure a sostegno delle famiglie con figli

    La legge di Bilancio 2026 rafforza il sostegno alle famiglie con figli attraverso la revisione dell’ISEE, il potenziamento dei principali bonus familiari e nuove misure di conciliazione tra lavoro e responsabilità genitoriali.

    La legge di Bilancio 2026 rafforza l’insieme degli interventi a favore delle famiglie con figli, agendo sia sui criteri di accesso alle prestazioni sociali agevolate sia su specifiche misure economiche e di conciliazione tra vita familiare e lavoro.

    Sul versante ISEE, la modifica di maggiore impatto riguarda l’abitazione principale. Il valore dell’immobile di proprietà in cui il nucleo risiede viene escluso dal calcolo fino a 91.500 euro, rispetto ai precedenti 52.500 euro, con una soglia elevata a 120.000 euro per i residenti nei Comuni capoluogo delle città metropolitane. L’esclusione è limitata alla sola casa di residenza. A tale franchigia si aggiunge un incremento di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo, con un’estensione del beneficio che ora opera già dal secondo figlio. Viene inoltre rivista la scala di equivalenza, con un rafforzamento delle maggiorazioni riconosciute ai nuclei con figli. Per la prima volta è previsto un coefficiente aggiuntivo per le famiglie con 2 figli (0,10), mentre le maggiorazioni per 3, 4 e 5 o più figli salgono rispettivamente a 0,25, 0,40 e 0,55. Le nuove regole ISEE trovano applicazione in modo selettivo, incidendo sulla determinazione dei requisiti e degli importi per l’assegno di inclusione e per il supporto per la formazione e il lavoro. Accanto alla revisione dell’indicatore, la manovra conferma e in parte rafforza alcuni strumenti già presenti nel 2025.

    Il contributo una tantum per nascita o adozione (bonus nuovi nati), introdotto dall’art. 1 c. 206 L. 207/2024 resta pari a 1.000 euro ed è riconosciuto ai nuclei con ISEE ricalcolato secondo le nuove regole. Il bonus nido viene esteso, includendo accanto agli asili nido tradizionali anche micro nidi, sezioni primavera e altri servizi educativi integrativi autorizzati, comprese alcune forme di educazione domiciliare. Gli importi rimangono graduati in base all’ISEE: fino a 3.000 euro per i valori più bassi, 2.500 euro per le fasce intermedie e 1.500 euro oltre i 40.000 euro o in assenza di dichiarazione.

    Viene potenziato anche il beneficio destinato alle madri lavoratrici, che nel 2026 sale a 60 euro mensili, esenti da imposizione fiscale. La misura, contenuta nel c. 207 della legge di Bilancio, si applica alle lavoratrici dipendenti e autonome con almeno 2 figli, se il più giovane ha meno di 10 anni, o con almeno 3 figli, se il più giovane ha meno di 18 anni, entro il limite di titolarità di reddito annuo da lavoro di 40.000 euro.

    La legge di Bilancio introduce, inoltre, interventi mirati sul fronte occupazionale e dell’organizzazione del lavoro. In particolare, è previsto un esonero contributivo parziale, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, per i datori di lavoro privati che assumono donne madri di almeno 3 figli minorenni, disoccupate da almeno 6 mesi. Il beneficio si applica nel limite massimo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile e ne sono esclusi i rapporti di lavoro domestico e di apprendistato. La durata dell’esonero varia in relazione alla tipologia di contratto: 24 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato, 12 mesi per quella a tempo determinato e 18 mesi in caso di trasformazione del contratto a termine in un rapporto a tempo indeterminato.

    Sul piano della flessibilità, ai lavoratori e alle lavoratrici con almeno 3 figli conviventi viene riconosciuta una priorità nella trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale o nella rimodulazione dell’orario con una riduzione di almeno 40 punti percentuali, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo o senza limiti di età nel caso di figli con disabilità. Per incentivare tale criterio di priorità, al datore di lavoro è riconosciuto un esonero contributivo totale, entro la soglia di 3.000 euro annui, per 24 mesi dalla data di trasformazione del contratto.

    Sono inoltre agevolati i rientri graduali dalla maternità e paternità, consentendo il prolungamento dei contratti a termine di sostituzione per un periodo di affiancamento e viene esteso da 12 a 14 anni il limite di età del figlio entro cui è possibile richiedere il congedo parentale. Le modifiche riguardano anche la disciplina dei congedi per le malattie di ogni figlio di età compresa adesso tra i 3 e i 14 anni (anziché 8), con l’innalzamento da 5 a 10 giorni lavorativi all’anno del limite di congedi fruibili.

    (Autore: Mario Cassaro – Sistema Ratio)
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  • Congedi 2026: tra genitorialità e sostegno ai lavoratori fragili

    Congedi 2026: tra genitorialità e sostegno ai lavoratori fragili

    Da quest’anno, importanti novità in materia di congedi, introdotte dalla legge di Bilancio 2026 e dalla L. 106/2025, delineano un sistema di tutele più ampio, orientato alla conciliazione vita-lavoro e al sostegno dei soggetti fragili.

    L’inizio del 2026 segna un momento di significativa evoluzione nella disciplina dei congedi a tutela della genitorialità e dei lavoratori affetti da patologie gravi. 2 interventi legislativi distinti ma complementari ridisegnano il perimetro delle tutele: la legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) e la L. 106/2025, quest’ultima specificamente dedicata ai lavoratori con malattie oncologiche, croniche e invalidanti.

    La manovra finanziaria interviene sul Testo Unico in materia di maternità e paternità (D.Lgs. 151/2001), ampliando significativamente l’intervallo di fruizione dei congedi parentali.

    L’estensione più rilevante riguarda il diritto di astenersi dal lavoro, che passa dai 12 ai 14 anni di vita del bambino, con indennizzo economico riconosciuto per l’intero periodo fruito entro tale arco temporale. Per i genitori di figli con disabilità grave, anche il prolungamento straordinario del congedo fino a 3 anni viene esteso al 14° anno di età del minore, garantendo una tutela rafforzata alle famiglie che affrontano situazioni di particolare complessità.

    In caso di adozione o affidamento, il periodo di fruizione si calcola dall’ingresso del minore in famiglia e il congedo può essere utilizzato entro 14 anni da tale momento, fermo restando il limite del raggiungimento della maggiore età.

    L’intervento legislativo raddoppia le tutele per i genitori che devono assistere figli malati. Per i bambini di età compresa tra 3 e 14 anni (in precedenza tra 3 e 8 anni), ciascun genitore può assentarsi dal lavoro per un massimo di 10 giorni lavorativi annui, contro i 5 giorni precedentemente previsti.

    Resta invariata la disciplina per i primi 3 anni di vita del bambino, durante i quali entrambi i genitori possono alternativamente astenersi senza limiti temporali.

    Parallelamente alle modifiche sui congedi parentali, dal 1.01.2026 diventa pienamente operativa la L. 106/2025, che introduce strumenti specifici per i lavoratori affetti da malattie gravi. I destinatari sono i dipendenti pubblici e privati affetti da malattie oncologiche (sia in fase attiva che in follow-up precoce) o da patologie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità di almeno il 74%. La legge estende inoltre la tutela ai lavoratori autonomi in regime di monocommittenza, che possono sospendere l’attività per un massimo di 300 giorni annui.

    La norma prevede un periodo di congedo straordinario, continuativo o frazionato, fino a 24 mesi, durante il quale il lavoratore conserva il posto ma non percepisce retribuzione. Tale misura, già operativa dal 9.08.2025, si aggiunge ai periodi di assenza previsti dalla contrattazione collettiva e decorre solo dopo l’esaurimento del comporto contrattuale. Il periodo non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali, salvo riscatto volontario.

    Dal 1.01.2026 i soggetti destinatari della disciplina in esame, inoltre, possono fruire di 10 ore annue di permesso retribuito per visite, esami e cure mediche. L’indennità è corrisposta dal datore di lavoro con possibilità di recupero tramite conguaglio previdenziale, secondo la normativa in materia di malattia prevista per le terapie salvavita. I permessi sono coperti da contribuzione figurativa e spettano anche ai genitori per assistere figli minori affetti dalle medesime patologie con il grado di invalidità richiesto.

    Il quadro normativo che si delinea per il 2026, quindi, testimonia una crescente attenzione verso forme di conciliazione vita-lavoro e di protezione delle categorie più vulnerabili.

    L’ampliamento dei congedi parentali risponde all’esigenza di accompagnare i genitori più a lungo nel percorso di crescita dei figli, mentre le misure della L. 106/2025 riconoscono dignità e protezione ai lavoratori che affrontano percorsi di cura complessi, evitando che debbano scegliere tra salute e occupazione.

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